Articolo 8 COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.