(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                        PROGRAMMI DI RICERCA 
   Le  Parti  prevedono  in  maniera  particolare  la   creazione   o
l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a: 
   a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi  di  valutazione
degli impatti delle attivita' previste; 
   b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di  causa  ed
effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente; 
   c)  analizzare  e  sorvegliare  una  corretta   attuazione   delle
decisioni adottate  riguardo  alle  attivita'  previste  al  fine  di
attenuarne o di prevenirne l'impatto; 
   d) elaborare metodi che stimolino la creativita' nella ricerca  di
alternative di sostituzione e di schemi di produzione  e  di  consumo
razionali da un punto di vista ecologico; 
   e)  elaborare  metodologie  per  l'attuazione  dei   principi   di
valutazione dell'impatto ambientale a livello macro-economico. 
   I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto  di  uno
scambio tra le Parti.