Articolo 9 PROGRAMMI DI RICERCA Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a: a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attivita' previste; b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente; c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attivita' previste al fine di attenuarne o di prevenirne l'impatto; d) elaborare metodi che stimolino la creativita' nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico; e) elaborare metodologie per l'attuazione dei principi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macro-economico. I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.