(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo  4  della  Convenzione
del 1990  sono,  per  quanto  riguarda  la  Repubblica  ellenica:  il
personale di polizia appartenente alla " testo in lingua greca" e  al
" testo in lingua greca",  nelle  rispettive  attribuzioni,  nonche',
alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui
all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del  1990,  per  quanto
riguarda  le  attribuzioni  concernenti  il  traffico   illecito   di
stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e  d'esplosivi
ed il trasporto illecito di detriti tossici e  nocivi,  i  funzionari
che dipendono dall'Amministrazione delle dogane. 
2. L'autorita' di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione 
del 1990 e', per la Repubblica ellenica: "testo in lingua greca"