Articolo 2 1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica ellenica: il personale di polizia appartenente alla " testo in lingua greca" e al " testo in lingua greca", nelle rispettive attribuzioni, nonche', alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane. 2. L'autorita' di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 e', per la Repubblica ellenica: "testo in lingua greca"