(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
1. Il  presente  Accordo  e'  soggetto  a  ratifica,  approvazione  o
accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o  accettazione
saranno depositati presso il Governo del Granducato del  Lussemburgo;
quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 
2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione
o accettazione da parte degli Stati per i quali e' entrata in  vigore
la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica ellenica. 
Nei confronti degli altri Stati,  il  presente  accordo  entrera'  in
vigore il primo giorno del  secondo  mese  successivo  alla  data  di
deposito  dei  rispettivi  strumenti  di  ratifica,  approvazione   o
accettazione, purche' il presente accordo sia entrato  in  vigore  in
conformita' del disposto del paragrafo precedente. 
3. Il  Governo  del  Granducato  del  Lussemburgo  notifica  la  data
dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.