(Atto finale Dichiarazione)
                             ATTO FINALE 
1. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica
ellenica alla Convenzione di applicazione  dell'Accordo  di  Schengen
del 14 giugno 1985 tra i Governi degli  Stati  dell'Unione  economica
Benelux, della Repubblica federale di  Germania  e  della  Repubblica
francese  relativo  all'eliminazione  graduale  dei  controlli   alle
frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno  1990,  alla  quale
hanno aderito  la  Repubblica  italiana  con  l'Accordo  di  adesione
firmato a Parigi il 27  novembre  1990,  il  Regno  di  Spagna  e  la
Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a  Bonn  il
25 giugno 1991, la Repubblica  ellenica  accetta  l'Atto  finale,  il
Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri  e  Segretari
di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990. 
Le Repubblica ellenica accetta le Dichiarazioni comuni e prende  nota
delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute. 
Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette  al  Governo  della
Repubblica ellenica copia conforme  dell'Atto  finale,  del  Processo
verbale e della Dichiarazione comune  dei  Ministri  e  Segretari  di
Stato firmati in occasione della firma della  Convenzione  del  1990,
nelle lingue francese, italiana,  olandese,  portoghese,  spagnola  e
tedesca. 
I testi dell'Atto finale, del Processo verbale e della  Dichiarazione
comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in  occasione  della
firma della Convenzione del 1990, nella  versione  in  lingua  greca,
sono allegati al presente  Atto  finale  e  fanno  fede  alle  stesse
condizioni  degli  altri  testi  nelle  lingua  francese,   italiana,
olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 
II.  In  occasione  della  firma  dell'Accordo  di   adesione   della
Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo  di
Schengen del 14 giugno 1985 tra i  Governi  degli  Stati  dell'Unione
economica Benelux, della Repubblica  federale  di  Germania  e  delle
Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei  controlli
alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, al quale
hanno aderito la repubblica italiana con l'Accordo firmato  a  Parigi
il 27 novembre 1990 e il regno di Spagna e la  Repubblica  portoghese
con gli Accordi di adesione firmati a Bonn  il  25  giugno  1991,  le
Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni: 
1. Dichiarazione  comune  relativa  all'Articolo  6  dell'Accordo  di
adesione. 
Gli Stati firmatari si informano reciprocamente,  prima  dell'entrata
in vigore dell'Accordo di  adesione,  di  tutte  le  circostanze  che
rivestono importanza per le materie  oggetto  della  Convenzione  del
1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione. 
Il presente Accordo di adesione entrera' in vigore tra gli Stati  nei
quali e' entrata in vigore la Convenzione del 1990  e  la  Repubblica
ellenica solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie  per
l'applicazione della Convenzione del 1990 in questi Stati e quando  i
controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. 
Nei confronti degli altri Stati,  il  presente  Accordo  di  adesione
entrera' in vigore  solo  quando  saranno  realizzate  le  condizioni
necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e  quando  i
controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. 
2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo  9  paragrafo  2  della
Convenzione del 1990. 
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma  dell'Accordo
di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione del  1990,  il
regime comune dei visti, di cui all'Articolo  9,  paragrafo  2  della
Convenzione del 1990,  si  riferisce  al  regime  comune  agli  Stati
firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990. 
3. Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati. 
Le parti contraenti prendono atto che  il  Governo  della  Repubblica
ellenica s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo  di
adesione alla Convenzione del 1990, tutte  le  iniziative  necessarie
affinche' la legislazione  ellenica  venga  completata  conformemente
alla Convenzione del Consiglio d'Europa del  28  gennaio  1981  sulla
protezione delle persone nei riguardi del  trattamento  automatizzato
dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione  R
(87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di  natura
personale nel  settore  della  polizia,  al  fine  di  dare  completa
applicazione  alle  disposizioni  degli  articoli  117  e  126  della
Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di  tale  Convenzione
relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo  che
sia  raggiunto  un  livello  di   protezione   compatibile   con   le
disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990. 
4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 della Convenzione 
del 1990 
Le parti contraenti prendono atto che  il  Governo  della  Repubblica
ellenica non  ha  designato  le  autorita'  di  cui  all'articolo  41
paragrafo 6, ne' ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 41
paragrafo 9, perche' il disposto del quinto  paragrafo,  lettera  b),
dell'articolo 41,  tenuto  conto  della  posizione  geografica  della
Grecia, si oppone all'applicazione dello stesso nelle  relazioni  tra
la Grecia e le altre Parti contraenti. 
Il procedimento adottato nella fattispecie dal Governo greco fa salvo
il disposto dell'articolo 137. 
5. Dichiarazione comune relativa al Monte Athos 
Riconoscendo che  lo  statuto  speciale  accordato  al  Monte  Athos,
garantito dall'articolo 105 della Costituzione ellenica e dalla Carta
del  Monte  Athos,  e'  giustificato  esclusivamente  da  motivi   di
carattere spirituale e religioso, le Parti  contraenti  cureranno  di
tenerne conto nell'applicazione e  nella  futura  elaborazione  delle
disposizioni dell'Accordo di Schengen del 1985 e della Convenzione di
applicazione del 1990. 
III. Le parti contraenti prendono atto delle  seguenti  dichiarazioni
della Repubblica ellenica: 
1. Dichiarazione della Repubblica ellenica relativa agli  Accordi  di
adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della 
Repubblica portoghese 
Il Governo della Repubblica ellenica prende atto del contenuto  degli
Accordi di adesione della Repubblica italiana, del regno di Spagna  e
della Repubblica portoghese alla Convenzione del  1990,  nonche'  del
contenuto degli Atti finali e delle  Dichiarazioni  allegate  a  tali
Accordi. 
Il Governo del Granducato di Lussemburgo  rimettera'  copia  conforme
dei summenzionati strumenti al Governo della Repubblica ellenica. 
2. Dichiarazione della Repubblica ellenica relativa all'assistenza 
giudiziaria in materia penale 
Il Governo della Repubblica ellenica s'impegna ad  esaminare  con  la
massima sollecitudine le domande giudiziarie fatte dalle altre  Parti
contraenti,  compreso  quando  sono  indirizzate  direttamente   alle
autorita' giudiziarie greche secondo la procedura di cui all'articolo
53 paragrafo 1 della Convenzione del 1990. 
3. Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convenzione del 1990
Il Governo della Repubblica ellenica dichiara che applichera',  fatta
eccezione per i frutti freschi di citrus, le sementi di cotone  e  di
erba medica, le semplificazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121
della Convenzione del 1990 dal momento della  firma  dell'Accordo  di
adesione alla Convenzione del 1990. 
Tuttavia,  per  quanto  concerne  i  frutti  freschi  di  citrus,  la
Repubblica ellenica trasporra' il disposto  dell'articolo  121  e  le
misure ad esso relative al piu' tardi il 1› gennaio 1993. 
Fatto a  Madrid,  il  sei  novembre  millenovecentonovantadue,  nelle
lingue francese, greca, italiana, olandese,  portoghese,  spagnola  e
tedesca, i sette testi  facenti  ugualmente  fede,  in  un  esemplare
originale, che  verra'  depositato  negli  archivi  del  Governo  del
Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia  conforme  a
ciascuna delle Parti contraenti. 
Per il Governo del Regno del Belgio 
 
Per il Governo della Repubblica federale di Germania 
 
Per il Governo della Repubblica ellenica 
 
Per il Governo del Regno di Spagna 
 
Per il Governo della Repubblica francese 
 
Per il Governo della Repubblica italiana 
 
Per il Governo del granducato del Lussemburgo 
 
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi 
 
Per il Governo della Repubblica portoghese 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico