Art. 2.
 
  1. L'utente, che intenda avvalersi delle imprese di autoriparazione
previste  dal  citato  art.  80,  comma  8,  per  l'esecuzione  della
revisione dei veicoli, deve compilare  domanda  su  apposito  modello
conforme  allo  schema  predisposto  dalla  Direzione  generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione.  Tale  modello
deve  essere numerato progressivamente dall'impresa e preso in carico
su un registro, anche questo redatto secondo lo schema indicato dalla
predetta Direzione generale e che deve comunque contenere:
    a) la data di presentazione della domanda;
    b) la data o le date di esecuzione dei controlli;
    c) le operazioni effettuate;
    d) l'esito della  revisione  e,  quando  ricorre,  i  motivi  del
ripetere;
    e)  la  data  di  consegna  dei  documenti  al competente ufficio
provinciale  della  motorizzazione  civile   e   dei   trasporti   in
concessione;
    f) la data di restituzione dei predetti documenti.
 
           Nota all'art. 2:
             - Per il testo del comma 8 dell'art. 80 del nuovo codice
          della  strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in
          nota alle premesse.