Art. 3.
 
  1.  La  trasmissione  della  documentazione  afferente la revisione
effettuata, con l'indicazione dell'esito regolare o ripetere,  ed  in
quest'ultimo    caso    con   l'annotazione   dei   motivi,   nonche'
l'attestazione del pagamento della tariffa che affluisce alle entrate
dello Stato,  deve  avvenire  entro  i  tre  giorni  successivi,  non
festivi,  al completamento delle operazioni di revisione. L'elenco di
trasmissione e la certificazione devono essere  redatti  su  appositi
modelli  conformi  agli  schemi  predisposti dalla Direzione generale
della motorizzazione civile e  dei  trasporti  in  concessione  e  la
trasmissione ed il ritiro della documentazione devono essere eseguiti
da personale appositamente incaricato dall'impresa che ha eseguito la
revisione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 4 ottobre 1994
                                                   Il Ministro: FIORI
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994
  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 310