Art. 3. 1. La trasmissione della documentazione afferente la revisione effettuata, con l'indicazione dell'esito regolare o ripetere, ed in quest'ultimo caso con l'annotazione dei motivi, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa che affluisce alle entrate dello Stato, deve avvenire entro i tre giorni successivi, non festivi, al completamento delle operazioni di revisione. L'elenco di trasmissione e la certificazione devono essere redatti su appositi modelli conformi agli schemi predisposti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e la trasmissione ed il ritiro della documentazione devono essere eseguiti da personale appositamente incaricato dall'impresa che ha eseguito la revisione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 ottobre 1994 Il Ministro: FIORI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 310