Art. 3.
  1. L'approvazione delle attrezzature o l'omologazione del  tipo  si
conseguira' mediante il riscontro della rispondenza dell'attrezzatura
alle specifiche tecniche riportate nell'allegato tecnico.
  2.  Le  verifiche  e  prove saranno effettuate dal Centro superiore
ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di  Roma,  ovvero,  previa
autorizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione, da altro centro prova autoveicoli.
  3.  L'omologazione  del  tipo  di  attrezzatura, che costituisce il
metodo  corrente   di   riconoscimento   di   idoneita'   comportera'
l'emissione  del  verbale  di  omologazione,  del  relativo  atto  di
omologazione ed il rilascio della  dichiarazione  di  conformita'  al
modello  sottoposto a verifica e prova, da parte del Centro superiore
ricerche e  prove  autoveicoli  e  dispositivi  o  dei  centri  prova
autoveicoli autorizzati.
  4.  L'approvazione del tipo dell'attrezzatura, che sara' utilizzata
in via eccezionale nel caso di piccola serie comunque inferiore  alle
20  unita'  prodotte  nell'anno, ovvero in casi particolari nei quali
non sia possibile procedere con l'istituzione  dell'omologazione  del
centro prova autoveicoli, dara' luogo al solo rilascio del verbale di
approvazione, la cui copia autenticata varra' quale riconoscimento di
idoneita'.
  5.  Il riconoscimento di idoneita' eseguito dall'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e  dall'ufficio  metrico
del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
avverra' mediante il riscontro della rispondenza  delle  attrezzature
alle specifiche riportate nell'allegato tecnico, secondo le procedure
dell'approvazione  o  dell'omologazione  del tipo, conformemente alle
norme che gli enti in parola stabiliranno autonomamente.