Art. 3. 1. L'approvazione delle attrezzature o l'omologazione del tipo si conseguira' mediante il riscontro della rispondenza dell'attrezzatura alle specifiche tecniche riportate nell'allegato tecnico. 2. Le verifiche e prove saranno effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, ovvero, previa autorizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da altro centro prova autoveicoli. 3. L'omologazione del tipo di attrezzatura, che costituisce il metodo corrente di riconoscimento di idoneita' comportera' l'emissione del verbale di omologazione, del relativo atto di omologazione ed il rilascio della dichiarazione di conformita' al modello sottoposto a verifica e prova, da parte del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dei centri prova autoveicoli autorizzati. 4. L'approvazione del tipo dell'attrezzatura, che sara' utilizzata in via eccezionale nel caso di piccola serie comunque inferiore alle 20 unita' prodotte nell'anno, ovvero in casi particolari nei quali non sia possibile procedere con l'istituzione dell'omologazione del centro prova autoveicoli, dara' luogo al solo rilascio del verbale di approvazione, la cui copia autenticata varra' quale riconoscimento di idoneita'. 5. Il riconoscimento di idoneita' eseguito dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avverra' mediante il riscontro della rispondenza delle attrezzature alle specifiche riportate nell'allegato tecnico, secondo le procedure dell'approvazione o dell'omologazione del tipo, conformemente alle norme che gli enti in parola stabiliranno autonomamente.