Art. 4.
  1. Spetta alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione il controllo della  rispondenza  alle  norme
delle  modalita' di approvazione o di omologazione seguite dal Centro
superiore ricerche e prove autoveicoli e  dispositivi  o  dai  centri
prova  autoveicoli  autorizzati,  in  fase successiva al rilascio del
verbale di approvazione  o  di  omologazione,  nonche'  dell'atto  di
omologazione, fatta salva la facolta' di intervenire nel procedimento
in corso di prova.
  2.  Tutti  gli  atti  di approvazione o di omologazione redatti dal
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli  e  dispositivi  o  dai
centri  prova  autoveicoli  sono  pertanto  inviati,  a  procedimento
concluso, alla Direzione generale della motorizzazione civile  e  dei
trasporti in concessione - Divisione 44.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 4 ottobre 1994
                                                   Il Ministro: FIORI
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994
  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 311