Art. 4. 1. Spetta alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il controllo della rispondenza alle norme delle modalita' di approvazione o di omologazione seguite dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prova autoveicoli autorizzati, in fase successiva al rilascio del verbale di approvazione o di omologazione, nonche' dell'atto di omologazione, fatta salva la facolta' di intervenire nel procedimento in corso di prova. 2. Tutti gli atti di approvazione o di omologazione redatti dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prova autoveicoli sono pertanto inviati, a procedimento concluso, alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Divisione 44. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 ottobre 1994 Il Ministro: FIORI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 311