Art. 13. Richieste di informazioni da parte dell'Autorita' 1. Gli Organismi forniscono le informazioni richieste dall'Autorita' a norma dell'art. 15 del decreto legislativo per il tramite della Segreteria generale del CESIS. 2. Ove la richiesta sia formulata direttamente alle imprese contraenti con gli Organismi, le informazioni sono fornite per il tramite della Segreteria generale del CESIS e previo benestare dei medesimi Organismi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 17
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "Art. 15. - 1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorita' ogni informazione richiesta. Ove l'Autorita' ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformita' alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorita' invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni".