Art. 4.
Compatibilita'  dei  sistemi informativi per la sicurezza dello Stato
con l'informatica pubblica e diritto di accesso
  1. L'utilizzazione di sistemi informativi automatizzati nell'ambito
degli Organismi avviene secondo le finalita' di cui  all'art.  1  del
decreto  legislativo, nel rispetto delle peculiarita' istituzionali e
funzionali  proprie  degli  Organismi  stessi,  nonche'  dei   limiti
derivanti  dall'art.  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle
disposizioni di legge relative al trattamento dei dati personali.
  2. La definizione degli standard necessari all'integrazione e  alla
interconnessione  deve tener conto delle intese realizzate nelle sedi
internazionali in materia di scambi di dati informativi di  reciproco
interesse.
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e'
          il seguente:
             "Art. 1. -  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto
          disciplinano  la  progettazione,  lo sviluppo e la gestione
          dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  e  degli  enti
          pubbilci     non     economici     nazionali,    denominate
          amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
             2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati
          di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalita':
               a) miglioramento dei servizi;
               b) trasparenza dell'azione amministrativa;
               c)  potenziamento  dei  supporti  conoscitivi  per  le
          decisioni pubbliche;
               d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
             3.  Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di
          cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
               a)  integrazione  ed  interconnessione   dei   sistemi
          medesimi;
               b)  rispetto  degli standard definiti anche in armonia
          con le normative comunitarie;
               c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
             4.   Allo   scopo   di   conseguire   l'integrazione   e
          l'interconnessione  dei  sistemi  informativi  di  tutte le
          amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti  locali,  i
          concessionari  di pubblici servizi sono destinatari di atti
          di  indirizzo  e  di  raccomandazioni,  nei  modi  previsti
          dall'art. 7".
             -  Il  testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il
          seguente:
             "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e'  escluso  per  i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della  legge  24  ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto o di divieto di  divulgazione  altrimenti  previsti
          dall'ordinamento.
             2.  Il  Governo  e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita' di esercizio del diritto di accesso e  gli  altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a)  la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c) l'ordine pubblico e la  prevenzione  e  repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese, garantendo peraltro agli  interessati  la  visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3. Con i  decreti  di  cui  al  comma  2  sono  altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informativi avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.  Le  singole  amministrazioni  hanno   l'obbligo   di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati o comunque  rientranti  nella  loro  disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5.  Restano  ferme  le disposizioni previste dall'art. 9
          della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come   modificato
          dall'art.  26  della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
          relative  norme   di   attuazione,   nonche'   ogni   altra
          disposizione  attualmente  vigente  che limiti l'accesso ai
          documenti amministrativi.
             6. I soggetti indicati nell'art. 23  hanno  facolta'  di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e'  comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione dei provvedimenti  di  cui  all'art.  13,  salvo
          diverse disposizioni di legge".