Art. 5.
            Tutela della fonte delle operazioni compiute
              mediante sistemi informatici e telematici
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, gli atti
amministrativi  adottati  dagli  Organismi  sono di norma predisposti
tramite i sistemi informativi automatizzati.
  2. Per quanto attiene agli adempimenti dell'art. 3,  comma  2,  del
decreto  legislativo  gli  Organismi  si  attengono alle disposizioni
appositamente impartite dall'ANS per  la  tutela  delle  esigenze  di
segretezza e riservatezza.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  testo dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e'
          il seguente:
             "Art. 3. - 1. Gli atti amministrativi adottati da  tutte
          le  pubbliche  amministrazioni  sono  di  norma predisposti
          tramite i sistemi informativi automatizzati.
             2.   Nell'ambito   delle    pubbliche    amministrazioni
          l'immissione,  la  riproduzione  su qualunque supporto e la
          trasmissione di dati,  informazioni  e  documenti  mediante
          sistemi  informatici  o telematici, nonche' l'emanazione di
          atti amministrativi attraverso i medesimi  sistemi,  devono
          essere  accompagnate  dall'indicazione  della  fonte  e del
          responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione  o
          emanazione.  Se per la validita' di tali operazioni e degli
          atti emessi sia prevista l'apposizione di firma  autografa,
          la  stessa  e'  sostituita  dall'indicazione  a stampa, sul
          documento   prodotto   dal   sistema   automatizzato,   del
          nominativo del soggetto responsabile".