Art. 5. Tutela della fonte delle operazioni compiute mediante sistemi informatici e telematici 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, gli atti amministrativi adottati dagli Organismi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2. Per quanto attiene agli adempimenti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo gli Organismi si attengono alle disposizioni appositamente impartite dall'ANS per la tutela delle esigenze di segretezza e riservatezza.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".