Art. 6.
                         Affidamento a terzi
  1.  Per i sistemi informativi degli Organismi l'affidamento a terzi
delle attivita' di progettazione, sviluppo  e  gestione  dei  sistemi
stessi  e'  escluso limitatamente alla concessione di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo.
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 2, comma 2, del  citato  D.Lgs.  n.
          39/1993  e'  il  seguente:  "2.  Ove sussistano particolari
          necessita' di natura tecnica,  adeguatamente  motivate,  le
          amministrazioni  possono  conferire  affidamenti  a  terzi,
          anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia
          accolta nel piano triennale di cui all'art. 9".