Art. 6. Affidamento a terzi 1. Per i sistemi informativi degli Organismi l'affidamento a terzi delle attivita' di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi stessi e' escluso limitatamente alla concessione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "2. Ove sussistano particolari necessita' di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9".