Art. 7.
       Modalita' di esercizio delle competenze dell'Autorita'
                    nei confronti degli Organismi
  1.  L'Autorita'  detta  le  norme  tecniche  ed  i  criteri  per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
dei sistemi informativi automatizzati per la sicurezza  dello  Stato,
nonche' per le loro integrazioni e/o connessioni, o eventualmente per
altre  forme  di raccordo, in modo che sia in ogni caso salvaguardata
la tutela del segreto e della riservatezza, nonche'  le  peculiarita'
gestionali ed operative degli Organismi.
  2.  Gli  aspetti organizzativi dei sistemi e delle loro connessioni
e/o  integrazioni  sono  definiti  dai  Servizi  e  comunicati   alla
Segreteria   generale   del   CESIS   per   il   successivo   inoltro
all'Autorita'.
  3. La predisposizione dei criteri tecnici riguardanti la  sicurezza
dei  sistemi  informativi  automatizzati per la sicurezza dello Stato
deve tener conto delle peculiarita' istituzionali  e  funzionali  dei
rispettivi  Organismi, nonche' della prioritaria necessita' di tutela
del segreto e della riservatezza dei dati e delle relative  strutture
informatiche  e  dei  programmi.  La verifica periodica dei risultati
conseguiti  sara'  effettuata   dall'Autorita'   sulla   base   della
documentazione prodotta dai Servizi e trasmessa all'Autorita' tramite
la Segreteria generale del CESIS.
  4.  Eventuali  contrasti  operativi informatici tra gli Organismi e
tra  questi   e   le   altre   amministrazioni   sono   rappresentati
all'Autorita'  per  la  relativa  composizione o soluzione tramite la
Segreteria generale del CESIS, in modo che sia comunque assicurata la
tutela del segreto e della riservatezza.
  5. Le richieste di notizie e  informazioni  a  norma  dell'art.  7,
comma  4,  del  decreto  legislativo,  dovranno  essere  inviate alla
Segreteria generale del  CESIS.  La  Segreteria  generale  del  CESIS
potra' corrispondere alle richieste sempre nel rispetto delle norme e
delle vigenti disposizioni a tutela del segreto.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il  testo  dell'art. 7, comma 4, del citato D.Lgs. n.
          39/1993 e' il seguente: "4. L'Autorita' puo'  corrispondere
          con  tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed
          informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti".