Art. 8.
          Tutela della segretezza nelle richieste di parere
          e nella trattazione di informazioni classificate
  1.  La  documentazione  relativa  ai  pareri  di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  e'  coperta  da  classifica  di  segretezza  in
relazione all'oggetto e ai contenuti contrattuali.
  2.  Per la trattazione dei pareri sugli schemi dei contratti di cui
al comma 1, l'Autorita' si avvale del personale assegnato al  proprio
organo centrale di sicurezza.
  3.   I   membri  dell'Autorita'  ed  il  personale  della  medesima
utilizzato per la trattazione  di  informazioni  classificate  devono
essere muniti del nulla osta di sicurezza rilasciato dall'ANS.
 
            Nota all'art. 8:
             -  Il  testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e'
          il seguente:
             "Art. 8. - 1.  L'Autorita'  esprime  pareri  obbligatori
          sugli  schemi  dei  contratti concernenti l'acquisizione di
          beni   e   servizi   relativi   ai   sistemi    informativi
          automatizzati    per    quanto   concerne   la   congruita'
          tecnico-economica. A tal fine l'Autorita' si avvale di  una
          commissione  composta  da  cinque esperti di chiara fama ed
          esperienza.     Il  funzionamento  della   commissione   e'
          disciplinato  con  regolamento ai sensi dell'art.  5, comma
          1.
             2. I componenti  della  commissione  sono  nominati  dal
          presidente  dell'Autorita'  per  due  anni e possono essere
          confermati una sola volta.
             3.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, su
          proposta dell'Autorita', sono determinate le indennita'  da
          corrispondere ai componenti della commissione.
             4.  Il  parere  dell'Autorita'  e'  rilasciato  entro il
          termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
          Si applicano le disposizioni dell'art.  16  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241.
             5.  Nei  casi in cui il parere del Consiglio di Stato e'
          previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta  e'
          formulata  direttamente  dall'Autorita'.  Il parere e' reso
          nei termini di cui al comma 4. La richiesta  di  parere  al
          Consiglio  di  Stato  sospende  i  termini  previsti per il
          parere rilasciato dall'Autorita'".