Art. 8. Tutela della segretezza nelle richieste di parere e nella trattazione di informazioni classificate 1. La documentazione relativa ai pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo e' coperta da classifica di segretezza in relazione all'oggetto e ai contenuti contrattuali. 2. Per la trattazione dei pareri sugli schemi dei contratti di cui al comma 1, l'Autorita' si avvale del personale assegnato al proprio organo centrale di sicurezza. 3. I membri dell'Autorita' ed il personale della medesima utilizzato per la trattazione di informazioni classificate devono essere muniti del nulla osta di sicurezza rilasciato dall'ANS.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "Art. 8. - 1. L'Autorita' esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica. A tal fine l'Autorita' si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1. 2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorita' per due anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita', sono determinate le indennita' da corrispondere ai componenti della commissione. 4. Il parere dell'Autorita' e' rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato e' previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta e' formulata direttamente dall'Autorita'. Il parere e' reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorita'".