Art. 11. 
              Provvedimenti per gli allevamenti infetti 
 
  1. Quando  in  un  allevamento  la  presenza  della  brucellosi  e'
ufficialmente confermata, si debbono  adottare  adeguate  misure  per
evitare la trasmissione del contagio al personale addetto nonche'  la
propagazione dell'infezione tra gli animali; in particolare, oltre le
specifiche disposizioni contenute negli articoli 105, 106 e  110  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,  n.  320,  e
successive modificazioni si attuano i seguenti interventi: 
    a) accurata indagine  epidemiologica  da  parte  del  veterinario
ufficiale,   eventualmente   in   collaborazione    con    l'istituto
zooprofilattico  sperimentale,  mirante  ad   individuare   l'origine
dell'infezione e la possibilita'  di  eventuali  contatti  con  altri
allevamenti; 
    b) segnalazione  dell'insorgenza  del  focolaio  e  delle  misure
adottate al servizio di igiene pubblica dell'unita' sanitaria  locale
territorialmente competente; 
    c) censimento  per  specie  e  categoria  di  tutti  gli  animali
esistenti nell'allevamento ed  identificazione  individuale  mediante
idonea marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a
specie recettive; 
    d) isolamento e sequestro degli animali infetti  e  sospetti  dal
resto dell'effettivo; 
    e) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al
comma 1 dell'art. 8; 
    f) distruzione dei  feti  e  degli  invogli  fetali  nonche'  dei
vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita; 
    g)  disinfezione  di  locali  ed  attrezzature,  secondo   quanto
disposto all'art. 9 del presente regolamento; 
    h) divieto di monta; 
    i) mungitura degli animali sani prima  di  quella  degli  animali
infetti o sospetti, quest'ultima seguita dalle disinfezioni  previste
nell'art. 9 del presente regolamento; 
    l) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto,
salvo autorizzazione per l'uscita di bovini  destinati  ad  immediata
macellazione, da rilasciare ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
    m) identificazione immediata dei vitelli di ambo i sessi nati  da
madri  infette  mediante  idonea  marcatura  e  divieto  della   loro
utilizzazione per  la  riproduzione  e  di  spostamento  dall'azienda
tranne che per il macello; 
    n) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento
unicamente per l'alimentazione animale, all'interno degli allevamenti
stessi, previo trattamento termico; 
    o) rimozione dall'allevamento del latte di animali  sieronegativi
appartenenti  ad  allevamenti  infetti   in   contenitori   separati,
identificati con  appositi  contrassegni,  soltanto  se  destinato  a
caseifici dotati di idonee attrezzature per  essere  risanato,  prima
della lavorazione, mediante trattamento di pasteurizzazione; 
    p)  trattamento  delle  carcasse,  delle  mezzene,   dei   quarti
destinati  ad  alimentare   animali   in   modo   da   evitare   ogni
contaminazione, ai sensi  della  legge  15  febbraio  1963,  n.  281,
modificata dalla legge 8 marzo  1968,  n.  399,  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152; 
    q)  immediata  distruzione  col  fuoco  o  l'interramento  previa
aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo  quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320,  del  fieno,  della  paglia,  dello  strame  e  di  qualsiasi
materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o  con
le placente; 
    r) verifica che le sardigne e gli altri impianti  di  smaltimento
siano  in  grado  di  garantire  dal  rischio  di  diffusione   della
brucellosi, in ottemperanza al disposto di cui al decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508; 
    s) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri  o  da  altri
locali  di   stabulazione   utilizzati   dagli   animali   in   luogo
inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto  deve
essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno
tre settimane prima dell'uso, che  rimane  comunque  vietato  per  le
orticolture.  Parimenti  devono   essere   sottoposti   ad   adeguati
trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri  locali  di
stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non  vengano  raccolti
contemporaneamente al letame; 
    t) accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e
in caso di positivita' alle  prove,  loro  sollecito  isolamento,  se
necessario in un canile od altro ricovero per cani,  sotto  controllo
del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente  per
un periodo non inferiore ai tre mesi. 
 
          Nota all'art. 11: 
             - La legge 15 febbraio 1963, n.  281,  modificata  dalla
          legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal D.P.R. 31 marzo 1988,  n.
          152, disciplina la preparazione e il commercio dei mangimi. 
             - Il  D.Lgs.  14  dicembre  1992,  n.  508,  concernente
          l'attuazione della direttiva n.  90/667/CEE  del  Consiglio
          del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per
          l'eliminazione,  la  trasformazione  e   l'immissione   sul
          mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
          agenti patogeni  degli  alimenti  per  animali  di  origine
          animale o a base di pesce  che  modifica  la  direttiva  n.
          90/425/CEE, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
          serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1992.