Art. 11. Provvedimenti per gli allevamenti infetti 1. Quando in un allevamento la presenza della brucellosi e' ufficialmente confermata, si debbono adottare adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto nonche' la propagazione dell'infezione tra gli animali; in particolare, oltre le specifiche disposizioni contenute negli articoli 105, 106 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni si attuano i seguenti interventi: a) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale, eventualmente in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale, mirante ad individuare l'origine dell'infezione e la possibilita' di eventuali contatti con altri allevamenti; b) segnalazione dell'insorgenza del focolaio e delle misure adottate al servizio di igiene pubblica dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente; c) censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante idonea marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive; d) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo; e) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al comma 1 dell'art. 8; f) distruzione dei feti e degli invogli fetali nonche' dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita; g) disinfezione di locali ed attrezzature, secondo quanto disposto all'art. 9 del presente regolamento; h) divieto di monta; i) mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti, quest'ultima seguita dalle disinfezioni previste nell'art. 9 del presente regolamento; l) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; m) identificazione immediata dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette mediante idonea marcatura e divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e di spostamento dall'azienda tranne che per il macello; n) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento unicamente per l'alimentazione animale, all'interno degli allevamenti stessi, previo trattamento termico; o) rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pasteurizzazione; p) trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti destinati ad alimentare animali in modo da evitare ogni contaminazione, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152; q) immediata distruzione col fuoco o l'interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente; r) verifica che le sardigne e gli altri impianti di smaltimento siano in grado di garantire dal rischio di diffusione della brucellosi, in ottemperanza al disposto di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508; s) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticolture. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame; t) accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positivita' alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per un periodo non inferiore ai tre mesi.
Nota all'art. 11: - La legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, disciplina la preparazione e il commercio dei mangimi. - Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concernente l'attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce che modifica la direttiva n. 90/425/CEE, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1992.