Art. 12. 
                              Controlli 
 
  1.   Negli   allevamenti   riconosciuti   infetti   in    occasione
dell'accertamento  iniziale  o  di  quelli  successivi,  i  controlli
periodici riprenderanno da un minimo di quattro ad un massimo di  sei
settimane   sino   a   che,   trascorse    almeno    sei    settimane
dall'eliminazione degli ultimi capi infetti, diano esito negativo per
due volte consecutive su tutti i capi rimasti.