Art. 12. Controlli 1. Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi, i controlli periodici riprenderanno da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane sino a che, trascorse almeno sei settimane dall'eliminazione degli ultimi capi infetti, diano esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti.