Art. 13. 
      Allevamento bovino "ufficialmente indenne da brucellosi" 
 
A) Concessione della qualifica. 
  1.  E'  riconosciuto  "ufficialmente  indenne  da  brucellosi"   un
allevamento in cui: 
    a) tutti i bovini  sono  esenti  da  manifestazioni  cliniche  di
brucellosi da almeno sei mesi; 
    b) non vi sono bovini vaccinati contro la brucellosi,  salvo  che
non si tratti di femmine vaccinate da almeno tre anni; 
    c) gli animali dell'allevamento  non  hanno  avuto  contatti  con
animali di specie recettive  alla  brucellosi  di  livello  sanitario
inferiore; 
    d) tutti gli animali di eta' superiore a dodici mesi: 
    1) hanno presentato  esito  negativo  a  due  prove  sierologiche
ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a quattro  mesi  e
non superiore a otto mesi; 
    2)  sono  controllati  ogni  anno  con  due  prove   sierologiche
ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a tre mesi  e  non
superiore a sei mesi; 
    e) non e' stato introdotto alcun bovino senza un attestato  (mod.
P) di un veterinario ufficiale dal quale risulti  che  detto  animale
proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi
che, se di eta' superiore a  dodici  mesi,  ha  presentato  risultato
negativo  ad  una  prova  ufficiale  praticata  nei   trenta   giorni
precedenti l'introduzione nell'allevamento. 
B) Introduzione di animali in  un  allevamento  bovino  ufficialmente
indenne da brucellosi. 
 2. In un allevamento  bovino  ufficialmente  indenne  da  brucellosi
devono essere introdotti solo bovini che  provengono  da  allevamenti
ufficialmente indenni da brucellosi e che, se  di  eta'  superiore  a
dodici  mesi,  sono  risultati  negativi  ad  un  esame   sierologico
ufficiale secondo quanto indicato  alla  lettera  e)  del  precedente
comma 1 del presente articolo.