Art. 13. Allevamento bovino "ufficialmente indenne da brucellosi" A) Concessione della qualifica. 1. E' riconosciuto "ufficialmente indenne da brucellosi" un allevamento in cui: a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi; b) non vi sono bovini vaccinati contro la brucellosi, salvo che non si tratti di femmine vaccinate da almeno tre anni; c) gli animali dell'allevamento non hanno avuto contatti con animali di specie recettive alla brucellosi di livello sanitario inferiore; d) tutti gli animali di eta' superiore a dodici mesi: 1) hanno presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a quattro mesi e non superiore a otto mesi; 2) sono controllati ogni anno con due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi; e) non e' stato introdotto alcun bovino senza un attestato (mod. P) di un veterinario ufficiale dal quale risulti che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi che, se di eta' superiore a dodici mesi, ha presentato risultato negativo ad una prova ufficiale praticata nei trenta giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento. B) Introduzione di animali in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi. 2. In un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi devono essere introdotti solo bovini che provengono da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e che, se di eta' superiore a dodici mesi, sono risultati negativi ad un esame sierologico ufficiale secondo quanto indicato alla lettera e) del precedente comma 1 del presente articolo.