Art. 14. Attestazione sanitaria 1. Per gli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni, il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio rilascia un'apposita attestazione di "allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato" (mod. N). 2. I proprietari hanno la facolta' di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi o per i prodotti da essi derivati. Analoga facolta' e' estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano il requisito indicato al primo comma. Tale condizione dovra' risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori. 3. La qualifica di cui ai precedenti commi 1 e 2 puo' figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati. I centri di raccolta, le latterie e i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte o suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che tra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. 4. L'unita' sanitaria locale competente per territorio disporra' periodici controlli, da parte del proprio servizio veterinario, allo scopo di garantire il rispetto assoluto delle norme previste nei commi precedenti. 5. Per i singoli bovini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio rilascia, su richiesta degli interessati, uno speciale certificato comprovante che gli animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sotto controllo dello Stato (mod. P).