Art. 14. 
                       Attestazione sanitaria 
 
  1. Per  gli  allevamenti  riconosciuti  ufficialmente  indenni,  il
servizio veterinario  dell'unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio  rilascia   un'apposita   attestazione   di   "allevamento
ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo  dello  Stato"
(mod. N). 
  2. I proprietari hanno la facolta' di avvalersi di  tale  qualifica
per la valorizzazione commerciale  degli  animali  appartenenti  agli
allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi o per i  prodotti  da
essi derivati. Analoga facolta' e' estesa alle ditte  che  acquistano
latte esclusivamente da  produttori  i  cui  allevamenti  abbiano  il
requisito indicato al primo comma. Tale condizione  dovra'  risultare
dai contratti stipulati con i singoli produttori. 
  3. La qualifica di cui ai precedenti commi 1 e 2 puo' figurare  sui
contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati. I centri  di
raccolta, le latterie e i caseifici  sociali  ed  organismi  similari
possono porre in commercio latte  o  suoi  derivati  muniti  di  tale
qualifica soltanto a condizione  che  tra  le  norme  dei  rispettivi
statuti  sia  compreso  l'obbligo   di   accettare   latte   prodotto
esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente  indenni  da
brucellosi. 
  4. L'unita' sanitaria locale competente  per  territorio  disporra'
periodici controlli, da parte del proprio servizio veterinario,  allo
scopo di garantire il rispetto  assoluto  delle  norme  previste  nei
commi precedenti. 
  5. Per i singoli bovini o per gruppi di tali  animali  appartenenti
ad  allevamenti  ufficialmente  indenni   il   servizio   veterinario
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio  rilascia,  su
richiesta degli interessati, uno speciale certificato comprovante che
gli animali provengono da un  allevamento  ufficialmente  indenne  da
brucellosi sotto controllo dello Stato (mod. P).