Art. 16. Allevamento bovino indenne da brucellosi A) Concessione della qualifica. 1. E' riconosciuto "indenne da brucellosi" l'allevamento bovino in cui: a) tutte o una parte delle femmine sono state vaccinate con Buck 19 in eta' compresa tra quattro e sei mesi; b) tutti gli animali rispondono alle condizioni di cui ai punti a), c) e d) del precedente art. 13. Tuttavia per le bovine vaccinate e di eta' fino a diciotto mesi la reazione sierologica sara' valutata in relazione al trattamento immunizzante subito; c) non e' stato introdotto alcun bovino senza attestato del veterinario ufficiale dal quale risulti che l'animale proviene da allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e, se l'animale e' di eta' superiore ai dodici mesi ha presentato, nei trenta giorni precedenti l'introduzione in allevamento, reazione negativa ad una prova sierologica ufficiale o, se trattasi di capo vaccinato, una reazione sierologica da valutare in relazione al trattamento immunizzante subito. B) Introduzione di animali in un allevamento bovino indenne da brucellosi. 2. In un allevamento bovino indenne da brucellosi devono essere introdotti solo bovini che provengono da allevamenti ufficialmente indenni o indenni e che, se di eta' superiore a dodici mesi, siano stati sottoposti ad un esame sierologico ufficiale secondo quanto indicato alla lettera c) del precedente punto A) del presente articolo. C) Modifica della qualifica. 3. Un allevamento bovino "indenne da brucellosi" puo' ottenere la qualifica di "ufficialmente indenne da brucellosi" dopo un termine minimo di tre anni se: a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro la brucellosi da almeno tre anni; b) durante questi tre anni sono state rispettate senza interruzione le condizioni di cui al punto c) della lettera A) del presente articolo; c) al termine del terzo anno gli animali di oltre dodici mesi di eta' hanno reagito negativamente ad una prova sierologica ufficiale.