Art. 16. 
              Allevamento bovino indenne da brucellosi 
A) Concessione della qualifica. 
  1. E' riconosciuto "indenne da brucellosi" l'allevamento bovino  in
cui: 
    a) tutte o una parte delle femmine sono state vaccinate con  Buck
19 in eta' compresa tra quattro e sei mesi; 
    b) tutti gli animali rispondono alle condizioni di cui  ai  punti
a), c) e d) del precedente art. 13. Tuttavia per le bovine  vaccinate
e di eta' fino a diciotto mesi la reazione sierologica sara' valutata
in relazione al trattamento immunizzante subito; 
    c) non e' stato  introdotto  alcun  bovino  senza  attestato  del
veterinario ufficiale dal quale risulti  che  l'animale  proviene  da
allevamento ufficialmente indenne  o  indenne  da  brucellosi  e,  se
l'animale e' di eta' superiore ai  dodici  mesi  ha  presentato,  nei
trenta giorni  precedenti  l'introduzione  in  allevamento,  reazione
negativa ad una prova sierologica ufficiale o, se  trattasi  di  capo
vaccinato, una reazione  sierologica  da  valutare  in  relazione  al
trattamento immunizzante subito. 
B) Introduzione di  animali  in  un  allevamento  bovino  indenne  da
brucellosi. 
  2. In un allevamento bovino indenne  da  brucellosi  devono  essere
introdotti solo bovini che provengono  da  allevamenti  ufficialmente
indenni o indenni e che, se di eta' superiore a  dodici  mesi,  siano
stati sottoposti ad un esame  sierologico  ufficiale  secondo  quanto
indicato alla  lettera  c)  del  precedente  punto  A)  del  presente
articolo. 
C) Modifica della qualifica. 
  3. Un allevamento bovino "indenne da brucellosi" puo'  ottenere  la
qualifica di "ufficialmente indenne da brucellosi"  dopo  un  termine
minimo di tre anni se: 
    a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro  la  brucellosi
da almeno tre anni; 
    b)  durante  questi  tre  anni  sono   state   rispettate   senza
interruzione le condizioni di cui al punto c) della  lettera  A)  del
presente articolo; 
    c) al termine del terzo anno gli animali di oltre dodici mesi  di
eta' hanno reagito negativamente ad una prova sierologica ufficiale.