Art. 18. 
              Province e regioni indenni da brucellosi 
 
  1. Il Ministro della sanita' puo' dichiarare indenne da  brucellosi
bovina il territorio delle singole province, di una o  piu'  regioni,
quando tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono  sottoposti
a  controllo  ufficiale  e   il   99%   degli   allevamenti   risulta
ufficialmente indenne o indenne. 
  2. Per tutto il 1995, al fine di consentire agli uffici interessati
il graduale adeguamento  alla  disposizione  di  cui  sopra,  per  la
concessione della qualifica in oggetto bastera'  che  la  percentuale
d'infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base di  tutti  gli
allevamenti riscontrati infetti durante l'anno. 
  3. Una regione puo' essere dichiarata indenne da brucellosi  bovina
solo qualora tutte le sue province godano almeno di tale qualifica.