Art. 18. Province e regioni indenni da brucellosi 1. Il Ministro della sanita' puo' dichiarare indenne da brucellosi bovina il territorio delle singole province, di una o piu' regioni, quando tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono sottoposti a controllo ufficiale e il 99% degli allevamenti risulta ufficialmente indenne o indenne. 2. Per tutto il 1995, al fine di consentire agli uffici interessati il graduale adeguamento alla disposizione di cui sopra, per la concessione della qualifica in oggetto bastera' che la percentuale d'infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno. 3. Una regione puo' essere dichiarata indenne da brucellosi bovina solo qualora tutte le sue province godano almeno di tale qualifica.