Art. 19. 
                 Sospetta comparsa della brucellosi 
           in allevamenti indenni e ufficialmente indenni 
 
  1. Allorche' in  un  allevamento  bovino  ufficialmente  indenne  o
indenne da brucellosi si sospetta la presenza dell'infezione in uno o
piu' soggetti: 
    a) la  qualifica  dell'allevamento  puo'  essere  temporaneamente
sospesa dalla competente  unita'  sanitaria  locale,  e  si  dovranno
adottare, salvo quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le seguenti misure: 
    - la messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento; 
    - il divieto di qualsiasi movimento verso e da  tale  allevamento
salvo autorizzazione per l'uscita  dei  bovini  destinati  ad  essere
macellati.  Questi  ultimi  comunque  dovranno  essere  sottoposti  a
prelievi per esami sierologici e batteriologici; 
    b) dovranno essere predisposti al piu'  presto  gli  accertamenti
ufficiali su tutto  l'effettivo  dell'allevamento  per  confermare  o
escludere la presenza dell'infezione; 
    c) la sospensione provvisoria  puo'  essere  tolta  e  le  misure
revocate qualora gli accertamenti diagnostici diano esito negativo. 
  2. Allorche' in  un  allevamento  bovino  ufficialmente  indenne  o
indenne venga confermata la presenza della brucellosi, la  precedente
qualifica e' revocata e si adottano le misure previste dagli articoli
11 e 12  del  presente  regolamento.  L'allevamento  riacquisisce  la
qualifica originaria secondo quanto previsto  dall'art.  13,  lettera
A), per gli allevamenti ufficialmente indenni o dall'art. 16, lettera
A), per quelli indenni.