Art. 19. Sospetta comparsa della brucellosi in allevamenti indenni e ufficialmente indenni 1. Allorche' in un allevamento bovino ufficialmente indenne o indenne da brucellosi si sospetta la presenza dell'infezione in uno o piu' soggetti: a) la qualifica dell'allevamento puo' essere temporaneamente sospesa dalla competente unita' sanitaria locale, e si dovranno adottare, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le seguenti misure: - la messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento; - il divieto di qualsiasi movimento verso e da tale allevamento salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati. Questi ultimi comunque dovranno essere sottoposti a prelievi per esami sierologici e batteriologici; b) dovranno essere predisposti al piu' presto gli accertamenti ufficiali su tutto l'effettivo dell'allevamento per confermare o escludere la presenza dell'infezione; c) la sospensione provvisoria puo' essere tolta e le misure revocate qualora gli accertamenti diagnostici diano esito negativo. 2. Allorche' in un allevamento bovino ufficialmente indenne o indenne venga confermata la presenza della brucellosi, la precedente qualifica e' revocata e si adottano le misure previste dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento. L'allevamento riacquisisce la qualifica originaria secondo quanto previsto dall'art. 13, lettera A), per gli allevamenti ufficialmente indenni o dall'art. 16, lettera A), per quelli indenni.