Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) bovino da macello: l'animale della specie bovina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva CEE n. 64/432 recepita con legge 30 aprile l976, n. 397, e successive modificazioni; b) bovini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina diversi da quelli menzionati al punto a) destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto; c) allevamento bovino "ufficialmente indenne" da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo V, art. 13, del presente regolamento; d) allevamento bovino "indenne" da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo V, art. 16, del presente regolamento; e) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente autorizzati, controllati e situati nel territorio dello Stato, nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini da riproduzione o da ingrasso; f) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanita', o dalle regioni, o dalle province autonome, o dalle unita' sanitarie locali o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento; g) eradicazione: l'eliminazione della brucellosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini di qualunque tipo tramite le opportune misure di profilassi; h) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui vengono venduti o acquistati, e/o in cui sono stati raccolti, caricati od imbarcati bovini, che sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397. 2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui puo' essere attribuita la qualifica sanitaria di "ufficialmente indenne" o "indenne" deve avere un'estensione non inferiore a 2.000 km quadrati e comprendere almeno il territorio di una provincia. Per l'Italia tale area e' identificabile col territorio di una provincia.
Nota all'art. 2: - La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea.