Art. 2. 
                        D e f i n i z i o n i 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: 
    a) bovino da macello: l'animale della specie bovina destinato  ad
essere  inviato  al  macello  direttamente  o  dopo  essere   passato
attraverso un mercato o  un  centro  di  raccolta  riconosciuto,  per
esservi  macellato  nelle  condizioni  stabilite  dall'art.  6  della
direttiva CEE n. 64/432 recepita con legge 30 aprile l976, n. 397,  e
successive modificazioni; 
    b) bovini da riproduzione, da  allevamento  e  da  ingrasso:  gli
animali della specie bovina diversi da quelli menzionati al punto  a)
destinati  ad  essere  avviati  verso  il   luogo   di   destinazione
direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro  di
raccolta riconosciuto; 
    c) allevamento  bovino  "ufficialmente  indenne"  da  brucellosi:
l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo  V,  art.
13, del presente regolamento; 
    d) allevamento bovino "indenne" da brucellosi: l'allevamento  che
soddisfa le condizioni di cui al capitolo V, art.  16,  del  presente
regolamento; 
    e) azienda: il complesso agricolo o la  stalla  del  commerciante
ufficialmente autorizzati, controllati e situati nel territorio dello
Stato, nei quali sono  tenuti  od  allevati  abitualmente  bovini  da
riproduzione o da ingrasso; 
    f) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero
della sanita', o dalle regioni, o dalle province  autonome,  o  dalle
unita'  sanitarie  locali   o   libero   professionista   formalmente
incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento; 
    g) eradicazione: l'eliminazione della brucellosi e  del  relativo
agente eziologico dagli allevamenti bovini di qualunque tipo  tramite
le opportune misure di profilassi; 
    h) mercato o centro di raccolta  riconosciuto:  qualsiasi  luogo,
diverso dall'azienda, in cui vengono venduti o acquistati, e/o in cui
sono stati raccolti, caricati od imbarcati bovini, che  sia  conforme
all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397. 
  2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.  230,  la
parte minima del territorio nazionale a cui puo' essere attribuita la
qualifica sanitaria di "ufficialmente indenne" o "indenne" deve avere
un'estensione non inferiore a 2.000 km quadrati e comprendere  almeno
il  territorio  di  una  provincia.  Per  l'Italia   tale   area   e'
identificabile col territorio di una provincia. 
 
          Nota all'art. 2: 
             - La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca norme  sanitarie
          sugli scambi di animali tra  l'Italia  e  gli  altri  Stati
          membri della Comunita' economica europea.