Art. 20. 
            Provvedimenti per gli animali di altre specie 
 
  1. Nei  casi  in  cui  l'unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio ritenga che l'eventuale presenza  di  animali  infetti  di
altra  specie  possa   compromettere   l'esito   dei   programmi   di
eradicazione  della  brucellosi  dei  bovini,  dovra'  adottare   nei
confronti di ciascuna specie, le  misure  previste  dalle  specifiche
norme vigenti, integrate se  necessario  dalle  misure  previste  dal
presente regolamento.