Art. 20. Provvedimenti per gli animali di altre specie 1. Nei casi in cui l'unita' sanitaria locale competente per territorio ritenga che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della brucellosi dei bovini, dovra' adottare nei confronti di ciascuna specie, le misure previste dalle specifiche norme vigenti, integrate se necessario dalle misure previste dal presente regolamento.