Art. 23. 
                     Indennita' di abbattimento 
 
  1.  Ai  proprietari  degli  animali  abbattuti   o   macellati   e'
corrisposta una indennita', ai sensi della legge 23 gennaio 1968,  n.
33, da attribuirsi secondo  norme  e  criteri  previsti  dal  decreto
ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni. 
  2. Per ottenere l'indennita' di abbattimento gli interessati devono
far macellare o abbattere gli animali infetti al piu'  presto  e  non
oltre i termini  stabiliti  al  comma  1  dell'art.  8  del  presente
regolamento. 
  3. Il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale  competente
per territorio, su parere conforme  dell'assessorato  regionale  alla
sanita'  e  dell'I.Z.S.  competente  per  territorio,  puo'  disporre
l'eliminazione  di  animali  sieronegativi  qualora   la   situazione
epidemiologica  sia  tale  da  farli  giudicare  infetti.   Di   tale
operazione la regione da' comunicazione alla Direzione  generale  dei
servizi veterinari del Ministero della sanita'. 
  4. Le indennita'  di  cui  al  presente  articolo  dovranno  essere
corrisposte  nel  termine  massimo  di  tre  mesi   dalla   data   di
eliminazione dell'ultimo animale sieropositivo. 
 
          Nota all'art. 23: 
             - Il  D.M.  14  giugno  1968,  che  reca  norme  per  la
          corresponsione dell'indennita' di  abbattimento,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          237 del 17 settembre 1968.