Art. 23. Indennita' di abbattimento 1. Ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e' corrisposta una indennita', ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da attribuirsi secondo norme e criteri previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni. 2. Per ottenere l'indennita' di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere gli animali infetti al piu' presto e non oltre i termini stabiliti al comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento. 3. Il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanita' e dell'I.Z.S. competente per territorio, puo' disporre l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti. Di tale operazione la regione da' comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita'. 4. Le indennita' di cui al presente articolo dovranno essere corrisposte nel termine massimo di tre mesi dalla data di eliminazione dell'ultimo animale sieropositivo.
Nota all'art. 23: - Il D.M. 14 giugno 1968, che reca norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 17 settembre 1968.