Art. 24. Introduzione di animali in allevamenti sprovvisti di qualifica 1. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento che non abbiano ancora raggiunto le qualifiche sanitarie di "ufficialmente indenne" o "indenne" ai sensi del presente regolamento, e' vietata l'introduzione di bovini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuta ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e che non siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico ufficiale per brucellosi effettuato da non oltre trenta giorni. All'atto dell'introduzione tali animali perdono comunque la qualifica posseduta. 2. Gli allevamenti di nuova costituzione acquisiscono la qualifica inferiore tra quelle proprie degli animali introdotti.