Art. 24. 
               Introduzione di animali in allevamenti 
 
                       sprovvisti di qualifica 
 
  1. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni  di  risanamento  che
non   abbiano   ancora   raggiunto   le   qualifiche   sanitarie   di
"ufficialmente  indenne"  o   "indenne"   ai   sensi   del   presente
regolamento, e' vietata l'introduzione  di  bovini  non  scortati  da
certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuta
ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e che non  siano  stati
sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico ufficiale per
brucellosi  effettuato  da  non   oltre   trenta   giorni.   All'atto
dell'introduzione  tali  animali  perdono   comunque   la   qualifica
posseduta. 
  2. Gli allevamenti di nuova costituzione acquisiscono la  qualifica
inferiore tra quelle proprie degli animali introdotti.