Art. 25. Vaccinazione 1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi bovina. 2. Eventuali deroghe al comma precedente possono essere consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche ma comunque sono sottoposte a specifiche autorizzazioni rilasciate dall'autorita' regionale, previo parere conforme della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita'.