Art. 25. 
                            Vaccinazione 
 
  1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono
vietati, su tutto il territorio nazionale, la  commercializzazione  e
l'uso di vaccini contro la brucellosi bovina. 
  2. Eventuali deroghe al comma precedente possono essere  consentite
solo in  particolari  situazioni  epidemiologiche  ma  comunque  sono
sottoposte  a  specifiche  autorizzazioni  rilasciate  dall'autorita'
regionale,  previo  parere  conforme  della  Direzione  generale  dei
servizi veterinari del Ministero della sanita'.