Art. 26. 
                        Competenze esecutive 
 
  1. In caso di inadempienza i provvedimenti  di  esecuzione  saranno
eseguiti  d'ufficio,  con  addebito  delle   spese   a   carico   dei
trasgressori. 
  2. Qualora le operazioni  di  profilassi  e  di  risanamento  dalla
brucellosi vengano effettuate contestualmente  ai  controlli  per  la
tubercolosi bovina, verra' corrisposto  ai  veterinari  ufficiali  un
unico  compenso  per  allevamento  controllato  come  previsto  dalla
normativa vigente. Qualora un unico prelievo venga  utilizzato  anche
per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, il  compenso  sara'  uno
solo anche relativamente all'intervento. 
  3. L'allevatore o il detentore e'  tenuto  ad  offrire  la  massima
collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di cui  al  presente
regolamento.