Art. 26. Competenze esecutive 1. In caso di inadempienza i provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori. 2. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi vengano effettuate contestualmente ai controlli per la tubercolosi bovina, verra' corrisposto ai veterinari ufficiali un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente. Qualora un unico prelievo venga utilizzato anche per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, il compenso sara' uno solo anche relativamente all'intervento. 3. L'allevatore o il detentore e' tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento.