Art. 27. 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le regioni e le province autonome sostengono con  i  fondi  loro
assegnati dal Fondo sanitario nazionale (parte corrente capitolo 5941
del Ministero del tesoro)  le  spese  relative  all'esecuzione  delle
operazioni di cui al presente regolamento: 
    a)  il  rimborso  agli   I.Z.S.   delle   spese   sostenute   per
l'adeguamento   delle   attrezzature   e   per   l'esecuzione   degli
accertamenti diagnostici in applicazione del presente regolamento; 
    b) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione; 
    c) le spese per i corsi di addestramento e  formazione  riservati
ai medici veterinari destinati ad operare  per  l'applicazione  delle
norme del presente regolamento; 
    d) tutte le altre spese ritenute  necessarie  per  l'eradicazione
della brucellosi dagli allevamenti bovini, nonche' il pagamento delle
prestazioni dei medici veterinari liberi  professionisti  autorizzati
ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennita'  di
abbattimento dei capi  riscontrati  infetti  ai  sensi  del  presente
regolamento.