Art. 27. Disposizioni finanziarie 1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro assegnati dal Fondo sanitario nazionale (parte corrente capitolo 5941 del Ministero del tesoro) le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento: a) il rimborso agli I.Z.S. delle spese sostenute per l'adeguamento delle attrezzature e per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici in applicazione del presente regolamento; b) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione; c) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati ai medici veterinari destinati ad operare per l'applicazione delle norme del presente regolamento; d) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini, nonche' il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennita' di abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente regolamento.