Art. 28. Pianificazione nazionale e regionale 1. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale preparano i piani quinquennali di eradicazione e li aggiornano annualmente sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di verifica. 2. Il Ministero della sanita', sentite le regioni, identifica le risorse disponibili, gli obiettivi da raggiungere e adotta la sorveglianza epidemiologica come attivita' essenziale per la programmazione e la verifica delle attivita' svolte. Nel piano vengono altresi' stabilite le caratteristiche del sistema informativo specifico per la brucellosi e gli indicatori da utilizzare per la verifica dei risultati e la riprogrammazione delle attivita'. Il piano sara' oggetto di aggiornamento annuale sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di verifica.