Art. 28. 
                Pianificazione nazionale e regionale 
 
  1. Le regioni, sulla base delle  indicazioni  del  piano  nazionale
preparano i  piani  quinquennali  di  eradicazione  e  li  aggiornano
annualmente sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati
dall'analisi degli indicatori di verifica. 
   2. Il Ministero della sanita', sentite le regioni,  identifica  le
risorse  disponibili,  gli  obiettivi  da  raggiungere  e  adotta  la
sorveglianza  epidemiologica  come  attivita'   essenziale   per   la
programmazione e  la  verifica  delle  attivita'  svolte.  Nel  piano
vengono altresi' stabilite le caratteristiche del sistema informativo
specifico per la brucellosi e gli indicatori  da  utilizzare  per  la
verifica dei risultati e  la  riprogrammazione  delle  attivita'.  Il
piano sara' oggetto di aggiornamento annuale sulla base dei risultati
raggiunti nell'anno, determinati  dall'analisi  degli  indicatori  di
verifica.