Art. 3. O b b l i g h i 1. L'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini, e' obbligatoria su tutto il territorio nazionale secondo le norme previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dal presente regolamento. 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti e tutti i capi bovini, salvo quelli da ingrasso, devono essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento, all'azienda, al centro o all'organismo di provenienza o di passaggio dei singoli soggetti. In tutti gli allevamenti bovini anche se allo stato brado, i capi di eta' superiore a dodici mesi devono essere posti sotto controllo secondo le modalita' previste dagli allegati al presente regolamento, con l'obiettivo di pervenire alla eradicazione della brucellosi. 3. Negli allevamenti da ingrasso dovranno essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni e, se superiori ai dodici mesi di eta' che abbiano avuto esito negativo ad una prova ufficiale eseguita nei trenta giorni precedenti allo spostamento. Per questi allevamenti le regioni predisporranno in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali (I.Z.S.) degli specifici piani di sorveglianza; attivita' pianificate di controllo dovranno essere altresi' intraprese in tale ambito quando si intendono attivare canali d'esportazione, ai fini della rispondenza ad eventuali requisiti richiesti dai Paesi di destinazione. 4. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini devono notificare al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e la sede legale, la ragione sociale della ditta, nonche' la consistenza dell'allevamento, l'eta' e la categoria dei capi. Essi devono altresi' comunicare entro otto giorni, ogni eventuale trasferimento o variazione numerica del capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che dovesse verificarsi successivamente alla notifica. 5. Entro il 30 giugno di ogni anno il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale provvede, previa verifica, a redigere l'elenco completo degli allevamenti.
Nota all'art. 3: - La legge 23 gennaio 1968, n. 33, reca modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.