Art. 3. 
                           O b b l i g h i 
 
  1. L'eradicazione della brucellosi  dagli  allevamenti  bovini,  e'
obbligatoria su  tutto  il  territorio  nazionale  secondo  le  norme
previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e  successive  modifiche
ed integrazioni, nonche' dal presente regolamento. 
  2. Con l'entrata in  vigore  del  presente  regolamento  tutti  gli
allevamenti e tutti i capi bovini, salvo quelli da  ingrasso,  devono
essere identificati e registrati in modo da  permettere  di  risalire
all'allevamento,  all'azienda,   al   centro   o   all'organismo   di
provenienza o  di  passaggio  dei  singoli  soggetti.  In  tutti  gli
allevamenti bovini  anche  se  allo  stato  brado,  i  capi  di  eta'
superiore a dodici mesi devono essere posti sotto  controllo  secondo
le modalita' previste dagli allegati  al  presente  regolamento,  con
l'obiettivo di pervenire alla eradicazione della brucellosi. 
  3.  Negli  allevamenti  da  ingrasso  dovranno  essere   introdotti
soltanto capi provenienti  da  allevamenti  ufficialmente  indenni  o
indenni e, se superiori ai dodici mesi  di  eta'  che  abbiano  avuto
esito negativo ad una prova  ufficiale  eseguita  nei  trenta  giorni
precedenti  allo  spostamento.  Per  questi  allevamenti  le  regioni
predisporranno in collaborazione  con  gli  istituti  zooprofilattici
sperimentali  (I.Z.S.)  degli  specifici   piani   di   sorveglianza;
attivita'  pianificate  di   controllo   dovranno   essere   altresi'
intraprese  in  tale  ambito  quando  si  intendono  attivare  canali
d'esportazione, ai fini  della  rispondenza  ad  eventuali  requisiti
richiesti dai Paesi di destinazione. 
  4. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini
devono  notificare  al  servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria
locale competente per territorio  il  proprio  domicilio  e  la  sede
legale, la  ragione  sociale  della  ditta,  nonche'  la  consistenza
dell'allevamento,  l'eta'  e  la  categoria  dei  capi.  Essi  devono
altresi' comunicare entro otto giorni, ogni eventuale trasferimento o
variazione numerica del capi allevati e comunque  ogni  mutamento  di
ditta,  ragione  o  denominazione  sociale  che  dovesse  verificarsi
successivamente alla notifica. 
  5. Entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  il  servizio  veterinario
dell'unita' sanitaria locale provvede, previa  verifica,  a  redigere
l'elenco completo degli allevamenti. 
 
          Nota all'art. 3: 
             - La legge 23 gennaio 1968, n. 33, reca  modifiche  alla
          legge 9  giugno  1964,  n.  615,  concernente  la  bonifica
          sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
          brucellosi.