Art. 4. Identificazione 1. Il codice di identificazione dei bovini, unitamente agli altri dati previsti, sara' riportato nelle singole schede di allevamento (mod. 2/33), che saranno conservate in apposito schedario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento. 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti comunque validi i contrassegni gia' applicati nel corso di piani di profilassi ufficiali attuati in precedenza. Sono altresi' ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali. I capi non ancora sotto controllo dovranno essere contrassegnati in base alle norme in vigore.