Art. 4. 
                           Identificazione 
 
  1. Il codice di identificazione dei bovini, unitamente  agli  altri
dati previsti, sara' riportato nelle singole  schede  di  allevamento
(mod. 2/33), che saranno conservate in apposito schedario dell'unita'
sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali  schede
deve essere conservata  dal  titolare  dell'azienda  presso  la  sede
dell'allevamento. 
  2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento  sono  ritenuti
comunque validi i contrassegni gia' applicati nel corso di  piani  di
profilassi ufficiali attuati in precedenza.  Sono  altresi'  ritenuti
validi i  contrassegni  applicati  agli  animali  iscritti  ai  libri
genealogici o sottoposti ai controlli funzionali  ufficiali.  I  capi
non ancora sotto controllo dovranno  essere  contrassegnati  in  base
alle norme in vigore.