Art. 5. 
                   Prove sierologiche e competenze 
 
  1. Le prove ufficiali per la diagnosi della brucellosi bovina  sono
quelle descritte nell'allegato al presente regolamento. 
  2.  Le  operazioni  di  prelievo  di  sangue  di  cui  al  presente
regolamento sono effettuate dai veterinari ufficiali e, di norma,  lo
stesso campione e'  utilizzato  anche  per  le  analisi  relative  al
risanamento della leucosi bovina enzootica ai sensi dell'art.  1  del
decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432. Detti prelievi  vanno
effettuati utilizzando materiali monouso (provette sottovuoto,  senza
anticoagulanti). 
  3. I campioni di sangue dei bovini da sottoporre a controllo a cura
della  competente  unita'   sanitaria   locale,   devono   pervenire,
adeguatamente conservati e scortati dalla modulistica prevista  (mod.
2/33),  esclusivamente  all'istituto   zooprofilattico   sperimentale
competente per territorio od alla relativa sezione diagnostica, entro
il terzo giorno dal prelievo. 
  4.   L'istituto   zooprofilattico   sperimentale   competente   per
territorio provvede all'esecuzione delle prove ufficiali sui campioni
di  cui  al  precedente  comma  3,  secondo  le  metodiche  descritte
nell'allegato al presente regolamento. Detto  istituto  e'  tenuto  a
trasmettere  gli  esiti  entro  sette  giorni  dal  ricevimento   dei
campioni. In caso di positivita' la risposta andra'  fornita  con  la
massima celerita' anche mediante il ricorso alla posta automatica. 
  5. E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini  sottoposti
ad esame sierologico  prima  della  comunicazione  dell'esito,  salvo
autorizzazione dell'unita' sanitaria locale competente per territorio
nel caso di macellazione. 
  6. A prescindere dalla sede legale  o  di  residenza  dei  titolari
degli allevamenti, le  operazioni  di  controllo  sierologico  e  gli
eventuali interventi di profilassi nei confronti  degli  animali  che
effettuano  alpeggio,  transumanza  o  monticazione   devono   essere
eseguiti a cura dei servizi veterinari delle unita' sanitarie  locali
di norma dove esistono strutture di ricovero o,  comunque,  dove  gli
animali  stazionano  per  un  periodo  sufficientemente  lungo   (es.
autunno-inverno). 
  7. A partire dal 1994 potranno spostarsi per le ragioni di  cui  al
comma  6  del  presente  articolo  soltanto  bovini  appartenenti  ad
allevamenti indenni o ufficialmente indenni  da  brucellosi.  A  tale
riguardo i servizi veterinari  delle  unita'  sanitarie  locali  dove
hanno sede i pascoli di alpeggio, transumanza o monticazione dovranno
provvedere ad  individuare  aree  separate  destinate  ad  accogliere
bovini  provenienti  rispettivamente  da  allevamenti  "ufficialmente
indenni" o "indenni". Gli uffici regionali provvederanno per tempo ad
emanare specifiche disposizioni per regolamentare la materia. 
  8. I commercianti di bestiame  devono  essere  dotati  di  apposite
stalle autorizzate dall'autorita' sanitaria competente, destinate  ad
accogliere bovini provenienti da allevamenti indenni  e  separate  da
quelle destinate ai bovini provenienti da  allevamenti  ufficialmente
indenni da brucellosi. 
 
          Nota all'art. 5: 
             -  Il  D.M.  25  settembre  1987,  n.  432,   che   reca
          modificazioni al D.M. 21  settembre  1985,  concernente  il
          piano nazionale per il controllo ed  il  risanamento  degli
          allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          250 del 26 ottobre 1987.