Art. 5. Prove sierologiche e competenze 1. Le prove ufficiali per la diagnosi della brucellosi bovina sono quelle descritte nell'allegato al presente regolamento. 2. Le operazioni di prelievo di sangue di cui al presente regolamento sono effettuate dai veterinari ufficiali e, di norma, lo stesso campione e' utilizzato anche per le analisi relative al risanamento della leucosi bovina enzootica ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432. Detti prelievi vanno effettuati utilizzando materiali monouso (provette sottovuoto, senza anticoagulanti). 3. I campioni di sangue dei bovini da sottoporre a controllo a cura della competente unita' sanitaria locale, devono pervenire, adeguatamente conservati e scortati dalla modulistica prevista (mod. 2/33), esclusivamente all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio od alla relativa sezione diagnostica, entro il terzo giorno dal prelievo. 4. L'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio provvede all'esecuzione delle prove ufficiali sui campioni di cui al precedente comma 3, secondo le metodiche descritte nell'allegato al presente regolamento. Detto istituto e' tenuto a trasmettere gli esiti entro sette giorni dal ricevimento dei campioni. In caso di positivita' la risposta andra' fornita con la massima celerita' anche mediante il ricorso alla posta automatica. 5. E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini sottoposti ad esame sierologico prima della comunicazione dell'esito, salvo autorizzazione dell'unita' sanitaria locale competente per territorio nel caso di macellazione. 6. A prescindere dalla sede legale o di residenza dei titolari degli allevamenti, le operazioni di controllo sierologico e gli eventuali interventi di profilassi nei confronti degli animali che effettuano alpeggio, transumanza o monticazione devono essere eseguiti a cura dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali di norma dove esistono strutture di ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per un periodo sufficientemente lungo (es. autunno-inverno). 7. A partire dal 1994 potranno spostarsi per le ragioni di cui al comma 6 del presente articolo soltanto bovini appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi. A tale riguardo i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali dove hanno sede i pascoli di alpeggio, transumanza o monticazione dovranno provvedere ad individuare aree separate destinate ad accogliere bovini provenienti rispettivamente da allevamenti "ufficialmente indenni" o "indenni". Gli uffici regionali provvederanno per tempo ad emanare specifiche disposizioni per regolamentare la materia. 8. I commercianti di bestiame devono essere dotati di apposite stalle autorizzate dall'autorita' sanitaria competente, destinate ad accogliere bovini provenienti da allevamenti indenni e separate da quelle destinate ai bovini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.
Nota all'art. 5: - Il D.M. 25 settembre 1987, n. 432, che reca modificazioni al D.M. 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1987.