Art. 6. 
                          Animali sospetti 
 
  1. Un bovino e' considerato sospetto di infezione brucellare quando
manifesta segni clinici riferibili alla malattia. 
  2. I casi sospetti di brucellosi bovina devono essere ufficialmente
segnalati all'unita' sanitaria locale competente  per  territorio  ai
sensi dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
febbraio 1954, n. 320. 
  3. Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti
di brucellosi i casi di aborto e  di  ritenzione  placentare  la  cui
causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso  per
il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una  eziologia
brucellare. In  tali  eventualita',  allo  scopo  di  pervenire  piu'
rapidamente possibile ad una esatta  diagnosi,  deve  essere  inviato
all'I.Z.S.  competente  per  territorio,  adottando  ogni   possibile
precauzione, il  materiale  patologico  (gli  invogli  fetali,  feti,
vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita,  oppure  parte  di
questi    prodotti)    necessario    all'effettuazione    di    esami
batteriologici. 
  4. Nei confronti degli animali di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo si applicano opportune  misure  di  isolamento  al  fine  di
evitare ogni possibile contagio nell'attesa dell'esito degli esami di
laboratorio.