Art. 6. Animali sospetti 1. Un bovino e' considerato sospetto di infezione brucellare quando manifesta segni clinici riferibili alla malattia. 2. I casi sospetti di brucellosi bovina devono essere ufficialmente segnalati all'unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 3. Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia brucellare. In tali eventualita', allo scopo di pervenire piu' rapidamente possibile ad una esatta diagnosi, deve essere inviato all'I.Z.S. competente per territorio, adottando ogni possibile precauzione, il materiale patologico (gli invogli fetali, feti, vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti) necessario all'effettuazione di esami batteriologici. 4. Nei confronti degli animali di cui al comma 1 del presente articolo si applicano opportune misure di isolamento al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa dell'esito degli esami di laboratorio.