Art. 7. 
                           Animali infetti 
 
  1. Un  bovino  e'  considerato  infetto  da  brucellosi  quando  e'
possibile ritenerlo tale in base  agli  esami  sierologici  ufficiali
indicati nell'allegato al presente regolamento o ad  un  accertamento
batteriologico. Il veterinario ufficiale provvede in questo caso alla
denuncia di malattia infettiva come previsto dall'art. 2 del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 
  2. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano  da  aziende
ubicate nel  territorio  di  competenza  di  altra  unita'  sanitaria
locale, il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale  che  ha
operato  l'accertamento  notifica  l'episodio  infettivo   all'unita'
sanitaria  locale  di  provenienza.   Se   gli   animali   provengono
dall'estero l'unita' sanitaria locale  inoltra  immediato  avviso  al
Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari. 
  3. Nel caso  in  cui,  in  sede  di  macellazione,  il  veterinario
ispettore   riscontri   lesioni   anatomopatologiche   riferibili   a
brucellosi, deve attivare le opportune indagini volte ad accertare la
presenza dell'infezione.  Se  questa  viene  confermata,  si  applica
quanto previsto dal precedente comma 2. 
  4. L'unita' sanitaria locale competente  provvede  a  svolgere  gli
opportuni accertamenti sierologici nell'allevamento di provenienza.