Art. 7. Animali infetti 1. Un bovino e' considerato infetto da brucellosi quando e' possibile ritenerlo tale in base agli esami sierologici ufficiali indicati nell'allegato al presente regolamento o ad un accertamento batteriologico. Il veterinario ufficiale provvede in questo caso alla denuncia di malattia infettiva come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 2. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra unita' sanitaria locale, il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale che ha operato l'accertamento notifica l'episodio infettivo all'unita' sanitaria locale di provenienza. Se gli animali provengono dall'estero l'unita' sanitaria locale inoltra immediato avviso al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari. 3. Nel caso in cui, in sede di macellazione, il veterinario ispettore riscontri lesioni anatomopatologiche riferibili a brucellosi, deve attivare le opportune indagini volte ad accertare la presenza dell'infezione. Se questa viene confermata, si applica quanto previsto dal precedente comma 2. 4. L'unita' sanitaria locale competente provvede a svolgere gli opportuni accertamenti sierologici nell'allevamento di provenienza.