Art. 8. 
                            Provvedimenti 
 
  1.  I  bovini  nei  quali  la  brucellosi  e'  stata  ufficialmente
constatata devono essere subito isolati e macellati, sotto  controllo
ufficiale, al piu' presto e comunque non oltre  trenta  giorni  dalla
notifica ufficiale al proprietario o al detentore. La macellazione di
quelli che hanno presentato manifestazioni  cliniche  della  malattia
comportanti eliminazione di brucelle deve avvenire  non  oltre  sette
giorni dalla notifica di cui sopra. Nessun intervento  terapeutico  o
manualita' clinica e' permessa su tali animali. 
  2.  I  capi  destinati  all'abbattimento  devono   essere   marcati
immediatamente,  dopo  la  conferma  di  positivita'  da  parte   del
laboratorio, a cura del veterinario ufficiale in corrispondenza della
parte mediana  del  margine  inferiore  dell'orecchio  (di  norma  il
destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di  un  lembo
del padiglione auricolare a forma  di  T,  iscritto  in  un  quadrato
avente il lato di cm 2,3 con l'asta disposta normalmente  al  margine
del padiglione medesimo. 
  3. L'invio al  macello  dei  bovini  infetti  deve  avvenire  sotto
vincolo sanitario presso impianti della  provincia  ove  ha  sede  il
focolaio o nei macelli di altra provincia  della  stessa  regione  su
autorizzazione del servizio veterinario dell'unita' sanitaria  locale
competente, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di procedere alla
macellazione nella provincia origine  del  focolaio  o  per  problemi
legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la
macellazione deve  avvenire  secondo  modalita'  e  criteri  tali  da
garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni. I  visceri,  le
mammelle ed il sangue dei soggetti riscontrati infetti devono  essere
sequestrati e distrutti. 
  4. Qualora la brucellosi venga diagnosticata in  bovini  che  hanno
avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, in  particolare  al
pascolo, durante la mungitura a la transumanza, l'autorita' sanitaria
competente dispone che tutti gli  allevamenti  i  cui  animali  hanno
avuto contatti con altri capi per pascolo, mungitura  o  transumanza,
siano considerati come un unico allevamento e siano  sottoposti  alle
prove sierologiche ufficiali. 
  5. Inoltre, dopo l'eliminazione dei bovini di cui  al  comma  1  di
questo articolo: 
    a)  saranno  effettuate   nell'allevamento   infetto   le   prove
sierologiche  ufficiali  previste  dal   presente   regolamento   per
confermare l'avvenuta eliminazione dell'infezione; 
    b) il ripopolamento di tale allevamento  puo'  avvenire  soltanto
dopo che i soggetti di eta' superiore a dodici mesi  abbiano  fornito
esito  negativo  alle  prove  sierologiche  secondo  quanto  disposto
dall'art.  12  del  presente  regolamento  e  previa  esibizione  del
certificato di disinfezione di cui al successivo art. 9.