Art. 8. Provvedimenti 1. I bovini nei quali la brucellosi e' stata ufficialmente constatata devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al piu' presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. La macellazione di quelli che hanno presentato manifestazioni cliniche della malattia comportanti eliminazione di brucelle deve avvenire non oltre sette giorni dalla notifica di cui sopra. Nessun intervento terapeutico o manualita' clinica e' permessa su tali animali. 2. I capi destinati all'abbattimento devono essere marcati immediatamente, dopo la conferma di positivita' da parte del laboratorio, a cura del veterinario ufficiale in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo del padiglione auricolare a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo. 3. L'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti della provincia ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di procedere alla macellazione nella provincia origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la macellazione deve avvenire secondo modalita' e criteri tali da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni. I visceri, le mammelle ed il sangue dei soggetti riscontrati infetti devono essere sequestrati e distrutti. 4. Qualora la brucellosi venga diagnosticata in bovini che hanno avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, in particolare al pascolo, durante la mungitura a la transumanza, l'autorita' sanitaria competente dispone che tutti gli allevamenti i cui animali hanno avuto contatti con altri capi per pascolo, mungitura o transumanza, siano considerati come un unico allevamento e siano sottoposti alle prove sierologiche ufficiali. 5. Inoltre, dopo l'eliminazione dei bovini di cui al comma 1 di questo articolo: a) saranno effettuate nell'allevamento infetto le prove sierologiche ufficiali previste dal presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione dell'infezione; b) il ripopolamento di tale allevamento puo' avvenire soltanto dopo che i soggetti di eta' superiore a dodici mesi abbiano fornito esito negativo alle prove sierologiche secondo quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento e previa esibizione del certificato di disinfezione di cui al successivo art. 9.