Art. 2.
  1.  Le  omologazioni  gia'  rilasciate  ai  sensi  della precedente
normativa in  materia,  per  i  motori  le  cui  caratteristiche  non
suddisfano  le  prescrizioni  delle  allegate norme, cessano di avere
validita' due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.