Art. 3. 1. Le certificazioni (certificato d'uso o licenza di navigazione - parte apparato motore), rilasciate dai competenti uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione fino alla data fissata al precedente art. 2 e riguardanti motori per unita' da diporto omologati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validita' senza limitazioni. 2. Conservano altresi' la loro validita' le analoghe certificazioni rilasciate, sino alla data surrichiamata, per motori approvati in singolo esemplare.