Art. 3.
  1.  Le certificazioni (certificato d'uso o licenza di navigazione -
parte  apparato  motore),  rilasciate  dai  competenti   uffici   del
Ministero dei trasporti e della navigazione fino alla data fissata al
precedente  art.  2  e  riguardanti  motori  per  unita'  da  diporto
omologati  prima  dell'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,
conservano la loro validita' senza limitazioni.
  2. Conservano altresi' la loro validita' le analoghe certificazioni
rilasciate,  sino  alla  data  surrichiamata, per motori approvati in
singolo esemplare.