(Capitolo I)
       NORME PER LA DEFINIZIONE E L'ACCERTAMENTO DELLA POTENZA 
       MASSIMA DI ESERCIZIO DEI MOTORI DELLE UNITA' DA DIPORTO 
 
                             Capitolo I 
 
          ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLA POTENZA MASSIMA 
                       DI ESERCIZIO DEI MOTORI 
 
Art. 1. - Definizioni 
1. - Ai fini dell'applicazione delle presenti norme s'intende per: 
a) "ente tecnico", il Registro italiano navale, il  Centro  superiore
ricerche  e  prove  autoveicoli  e  dispositivi  ed  i  centri  prove
autoveicoli e dispositivi, che svolgono gli accertamenti  di  cui  al
presente decreto in conformita' alle norme della serie EN 45000; 
b) "laboratorio", la sala prove ritenuta idonea dall'ente tecnico o 
la sala prove dell'ente tecnico stesso 
c) "costruttore", il fabbricante o il suo mandatario stabilito  nella
Comunita'; 
d) "potenza massima di  esercizio",  quella  definita  ai  successivi
articoli 2, 3, 4, e 5. 
Art. 2- Motori diesel 
1. - Per potenza massima di esercizio di un motore  diesel  destinato
alle unita' da diporto si intende la potenza massima,  riferita  alle
condizioni  standard,  che  il  motore  puo'  sviluppare  con   tutta
sicurezza per almeno  un'ora  dopo  tre  ore  di  funzionamento  alla
potenza continuativa definita al successivo comma  6,  senza  che  le
temperature dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas
di scarico superino i valori massimi indicati  dal  costruttore  come
ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore stesso. 
2. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori  previsti
dal costruttore  per  il  normale  funzionamento,  senza  aggiungere,
togliere o modificare alcuno di essi. 
3. - motori diesel con potenza  massima  dichiarata  dal  costruttore
inferiore od uguale a 18,4 kW e di cilindrata superiore  a  1200  cm3
non possono essere sottoposti alle prove di omologazione previste dal
presente decreto in caso di motori da produrre in serie  ovvero  agli
accertamenti ed alle verifiche  della  potenza  massima  in  caso  di
motori presentati in unico esemplare. 
4. - La potenza e' quella  utile  data  dal  motore  quando  tutti  i
macchinari ausiliari, necessari per il funzionamento  del  motore  ed
azionati dal motore stesso, sono in funzione. 
5. - La potenza suddetta  e'  quella  dichiarata  dal  costruttore  e
controllata con prova al banco secondo la seguente procedura: 
a) 1 ora a regimi vari; 
b) 3 ore alla potenza continuativa, come specificato sotto; 
c) 1 ora alla potenza massima di esercizio; 
d) 1 ora alla potenza continuativa, come specificato sotto; 
e) 30 minuti alla potenza corrispondente al massimo numero di giri al
minuto  meccanicamente  sopportabile  dal  motore  e  dichiarato  dal
costruttore. 
6. - La potenza continuativa deve  risultare  non  inferiore  al  70%
della potenza massima di  esercizio  ed  in  ogni  caso  la  relativa
pressione media effettiva non deve risultare inferiore per  piu'  del
15% rispetto a quella relativa alla potenza massima di esercizio. 
7. - La  potenza  deve  essere  determinata  direttamente  all'uscita
dell'albero a  manovelle  e  pertanto,  in  generale,  e'  necessario
accoppiare la flangia dell'albero a manovelle al freno. 
8. - Per i motori  che  portino  incorporato  in  modo  integrale  un
dispositivo di  trasmissione,  senza  il  quale  non  possano  essere
provati, la prova sara' effettuata con il  motore  completo  di  tale
dispositivo. 
9.  -  Il  combustibile  deve  essere  dello  stesso  tipo  usato  in
esercizio. 
10. - Durante la prova devono essere rilevati ad intervalli  regolari
i seguenti dati: 
a) forza del freno 
b) numero di giri al minuto; 
c) temperatura, umidita' relativa e  pressione  assoluta  nella  sala
prove; 
d) temperature dei gas di scarico, dell'olio lubrificante, dell'acqua
o dell'aria di raffreddamento; 
e) consumo del combustibile espresso in g/kWh e I/h. 
11. - La prova, interrotta per avarie od altri  motivi,  deve  essere
ripetuta per intero. 
12. - Dopo la prova il motore deve essere smontato per controllare lo
stato degli organi piu' importanti. 
13. - Il valore in kW delle potenze rilevate alla prova  deve  essere
corretto, se necessario, per riferirlo alle condizioni standard, come
indicato all'articolo 6. 
14. - Su richiesta  del  costruttore,  i  motori  diesel  di  potenza
continuativa maggiore o uguale a 110 kW, come definita  ed  accertata
secondo le norme dell'ente tecnico per  impiego  navale  diverso  dal
diporto, possono mantenere il  valore  della  potenza  sopradescritta
quale potenza massima di esercizio per uso diporto  senza  effettuare
le prove previste dalle presenti norme. 
Art. 3 - Motori a carburazione 
1. - Per potenza massima di esercizio di  un  motore  a  carburazione
destinato alle unita' da diporto,  si  intende  la  potenza  massima,
riferita alle condizioni standard, che il motore puo' sviluppare  con
tutta sicurezza per almeno un'ora, dopo tre ore di funzionamento alla
potenza continuativa definita al successivo comma 6, con  il  comando
dell'acceleratore   in   posizione   corrispondente   alla    massima
alimentazione  e   senza   che   le   temperature   dei   fluidi   di
raffreddamento, di lubrificazione e dei gas  di  scarico  superino  i
valori massimi indicati dal costruttore come ancora  compatibili  con
il corretto funzionamento del motore stesso. 
2. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori  previsti
dal costruttore  per  il  normale  funzionamento,  senza  aggiungere,
togliere o modificare alcuno di essi. 
3. - I motori a  carburazione  con  potenza  massima  dichiarata  dal
costruttore inferiore od uguale a 18,4 kW e di  cilindrata  superiore
ai valori di seguito specificati: 
a) motori a carburazione a due tempi 500 cm3 
b) motori a carburazione a quattro tempi fuoribordo 650 cm3 
c) motori a carburazione a quattro tempi entrobordo 800 cm3 
non possono essere sottoposti alle prove di omologazione previste dal
presente decreto in caso di motori da produrre in serie  ovvero  agli
accertamenti ed alle verifiche  della  potenza  massima  in  caso  di
motori presentati in unico esemplare. 
4. - La potenza e' quella  utile  data  dal  motore  quando  tutti  i
macchinari ausiliari, necessari per il funzionamento  del  motore  ed
azionati dal motore stesso, sono in funzione. 
5. - La potenza suddetta  e'  quella  dichiarata  dal  costruttore  e
controllata con prova al banco secondo la seguente procedura: 
a) 30 minuti a regimi vari 
b) 3 ore alla potenza continuativa, come sotto specificato; 
c) 1 ora alla potenza massima di esercizio; 
d) 1 ora alla potenza continuativa, come sotto specificato; 
e) 30 minuti alla potenza corrispondente al massimo numero di giri al
minuto  meccanicamente  sopportabile  dal  motore  e  dichiarato  dal
costruttore,  con   il   comando   dell'acceleratore   in   posizione
corrispondente alla massima alimentazione. 
6. - La potenza continuativa deve  risultare  non  inferiore  al  70%
della potenza massima di  esercizio  ed  in  ogni  caso  la  relativa
pressione media effettiva non deve risultare inferiore per  piu'  del
15% rispetto a quella relativa alla potenza massima di esercizio. 
7. - La  potenza  deve  essere  determinata  direttamente  all'uscita
dell'albero a  manovelle  e  pertanto,  in  generale,  e'  necessario
accoppiare la flangia dell'albero a manovelle al freno. 
8. - Per i motori  che  portino  incorporato  in  modo  integrale  un
dispositivo di  trasmissione,  senza  il  quale  non  possano  essere
provati, la prova sara' effettuata con il  motore  completo  di  tale
dispositivo. 
9. - E' permesso durante la prova sostituire  le  candele  con  altre
nuove dello stesso tipo. 
10. - Il combustibile o la miscela olio  combustibile  devono  essere
dello stesso tipo usato in esercizio. 
11. - Durante la prova devono essere rilevati ad intervalli  regolari
i seguenti dati: 
a) forza al freno; 
b) numero di giri al minuto; 
c) temperatura, umidita' relativa e  pressione  assoluta  nella  sala
prove; 
d) temperature dell'olio  lubrificante,  dell'acqua  o  dell'aria  di
raffreddamento e dei punti piu' caldi dell'incastellatura del motore'
e) consumo  del  combustibile,  o  della  miscela  olio/combustibile,
espresso in g/kWh e I/h. 
12. - La prova, interrotta per avarie o altri motivi che non siano la
sostituzione delle candele, deve essere ripetuta per intero. 
13. - Dopo la prova il motore deve essere smontato per controllare lo 
stato degli organi piu' importanti 
14. - Il valore in kW delle potenze rilevate alla prova  deve  essere
corretto, se necessario, per riferirlo alle condizioni standard, come
indicato all'articolo 6. 
Art. 4 - Motori azionanti idrogetti 
1. - Ai fini delle  presenti  norme,  si  intende  per  idrogetto  un
complesso meccanico destinato ad imprimere all'unita' da  diporto  la
spinta propulsiva accelerando, mediante pompa azionata da  un  motore
diesel  od  a  carburazione,  una  opportuna  quantita'   d'acqua   e
scaricandola attraverso apposito ugello in senso opposto al moto. 
2. - L'impiego nelle unita' da diporto di propulsori ad idrogetto  e'
ammesso per i complessi di tipo riconosciuto ai  sensi  del  presente
decreto, sempreche' accoppiati con motori diesel  od  a  carburazione
rientranti nei campi di  potenza  e  di  numero  di  giri  al  minuto
indicati dal costruttore e giudicati ammissibili dall'ente tecnico, a
seguito dell'esito favorevole delle prove di  funzionamento  ritenute
necessarie dallo stesso ente ed espletate su  un  prototipo  messo  a
disposizione dal costruttore. 
3. - Per potenza massima d'esercizio (Pg) di un motore  diesel  od  a
carbuazione  azionante  idrogetto,  si  intende  quella  accertata  e
definita ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, moltiplicata per  il
coefficiente C fornito dalla seguente formula: 
 
                                       75 3 
                          C = 1 - ( ) 
                                     P + 85 
 
dove P (kW) e' appunto la potenza determinata per il motore  in  base
alle disposizioni di cui ai suddetti articoli 2 e  3  ed  arrotondata
secondo quanto stabilito al comma 2 lett. e) dell'articolo 13. 
4. - La potenza massima  d'esercizio,  come  definita  al  precedente
comma 3, e' attribuibile ad un motore solo quando sia accoppiato  con
un idrogetto di tipo riconosciuto ai sensi del  precedente  comma  2,
tale  potenza  non  deve  essere  limitata  mediante  interventi   di
qualunque tipo messi in atto sui motori. 
5. - In ogni  caso  non  possono  essere  sottoposti  alla  prova  di
omologazione di cui al presente decreto i motori azionanti  idrogetto
con potenza massima dichiarata dal costruttore uguale o  inferiore  a
18.4 kW (25 cv)  qualora  essi  superino  le  cilindrate  massime  di
seguito specificate: 
a) motori diesel 1600 cm3 
b) motori a carburazione a due tempi 670 cm3 
c) motori a carburazione a quattro tempi 1070 cm3 
Art. 5 - Motori elettrici 
1. - Per potenza massima di esercizio dei motori elettrici  destinati
alle unita' da diporto, s'intende  la  potenza  che  il  motore  puo'
sopportare con tutta  sicurezza  e  senza  che  vengano  superate  le
sovratemperature ammissibili in relazione alla classe  di  isolamento
prevista, dopo 3 ore di funzionamento alla potenza continuativa. 
2. - La potenza suddetta e' quella dichiarata dal costruttore e 
controllata con la prova al banco secondo la seguente procedura 
a) 3 ore alla potenza continuativa, come sotto specificato, 
b) 1 ora alla potenza massima di esercizio. 
3. - La potenza continuativa deve  risultare  non  inferiore  al  70%
della potenza massima di esercizio. 
4. - La  potenza  deve  essere  determinata  direttamente  all'uscita
dall'albero motore e, pertanto, in generale e' necessario  accoppiare
le flange dell'albero motore al freno. 
5. - Per i motori  che  portino  incorporato  in  modo  integrale  un
dispositivo di  trasmissione,  senza  il  quale  non  possano  essere
provati, la prova sara' effettuata con il  motore  completo  di  tale
dispositivo. 
6. - Il motore deve essere corredato di tutti gli  accessori  normali
senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi. 
7. - Durante la prova deve essere  rilevata  ad  intervalli  regolari
l'intensita' di corrente assorbita A. 
8. - La prova, interrotta per avaria  od  altri  motivi  deve  essere
ripetuta per intero. 
Art. 6 - Condizioni standard di riferimento e metodo di correzione 
della potenza 
1. - Le condizioni standard cui devono  essere  riferite  le  potenze
definite ai precedenti articoli 2, 3 e 5 sono le seguenti: 
a) temperatura ambiente: Tr = 298 K (25›C); 
b) pressione barometrica: Pr = 100 kPa; 
c) umidita' relativa (effe)r = 30%; 
d)  temperatura   del   fluido   di   raffreddamento   dell'aria   di
sovralimentazione all'entrata del refrigerante, Tcr, da assumere pari
a 298 K (25›C) se la refrigerazione e' a circuito aperto e pari a 350
K (77›C) se la refrigerazione  e'  a  circuito  chiuso  (deve  essere
indicato nel verbale delle prove il valore scelto per Tcr) 
2. - La potenza misurata, quando necessario deve essere corretta  per
riportarla alle condizioni standard con il seguente metodo: 
 
                            Px 
                      Pr = 
                          (alfa) 
 
                                          1 
            (alfa) = K - 0,7 ( 1 - K ) ( - 1 ) 
                                         (ni) 
 
in cui: 
P = potenza in kW; 
a = fattore di correzione della potenza; 
 
             px - a(effe)x psx m Tr n Tcr s 
      K = ( ) ( ) ( ) 
             pr - a(effe)r psr Tx Tcx 
 
p = pressione barometrica, in kPa; 
Ps = pressione del vapore saturo, in kPa; 
(omega) = umidita' relativa, %; 
T = temperatura dell'aria, in gradi K; 
Tc  =  temperatura  del  fluido  di   raffreddamento   dell'aria   di
sovralimentazione all'entrata del refrigerante, in gradi K; 
(ni) = rendimento meccanico (vedere nota a) 
3. - I valori con l'indice r sono quelli riferiti alle condizioni 
standard, i valori con l'indice x sono quelli misurati 
4. - I valori dei coefficienti a, m, n, s sono  dati  dalla  seguente
tabella: 
    

+--------+----------------------+-----------------------+-+---+----+-+
|Tipo di |                      |                       | |   |    | |
|motore  |     Funzionamento    | Condizioni limitative |a| m | n  |s|
+--------+----------------------+-----------------------+-+---+----+-+
|        | Senza turbosoffiante | Potenza limitata da   | |   |    | |
|        |                      | ragioni termiche      |0| 1 | 1  |0|
|        |                      |_______________________|_|___|____|_|
|        | (vedere nota b)      | Potenza limitata da   | |   |    | |
|        |                      | eccesso di aria       |1| 1 |0,75|0|
|        |______________________|_______________________|_|___|____|_|
|        | Con turbosoffiante   |                       | |   |    | |
|Diesel  | senza raffreddamento |                       | |   |    | |
|        | dell'aria di         |                       |0|0,7| 2  |0|
|        | sovralimentazione    |                       | |   |    | |
|        |______________________| Motori a 4 tempi a    |_|___|____|_|
|        | Con turbosoffiante   | bassa e media         | |   |    | |
|        | con raffreddamento   | velocita'             | |   |    | |
|        | dell'aria di         |                       |0|0,7| 1,2|0|
|        | sovralimentazione    |                       | |   |    | |
+--------+----------------------+-----------------------+-+---+----+-+
|A carbu-| Aspirazione naturale |                       | |   |    | |
|razione |                      |                       |1| 1 | 0,5|0|
+--------+----------------------+-----------------------+-+---+----+-+

    
Note: 
a) Il valore  del  rendimento  meccanico  deve  essere  dichiarato  e
documentato dal costruttore. In mancanza di quanto  sopra  si  assume
(ni) = 0,8. 
b) Nel dichiarare la potenza dei motori diesel  senza  turbosoffiante
il costruttore deve specificare se la potenza e' limitata da  ragioni
termiche o per eccesso di aria.