NORME PER LA DEFINIZIONE E L'ACCERTAMENTO DELLA POTENZA MASSIMA DI ESERCIZIO DEI MOTORI DELLE UNITA' DA DIPORTO Capitolo I ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLA POTENZA MASSIMA DI ESERCIZIO DEI MOTORI Art. 1. - Definizioni 1. - Ai fini dell'applicazione delle presenti norme s'intende per: a) "ente tecnico", il Registro italiano navale, il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi ed i centri prove autoveicoli e dispositivi, che svolgono gli accertamenti di cui al presente decreto in conformita' alle norme della serie EN 45000; b) "laboratorio", la sala prove ritenuta idonea dall'ente tecnico o la sala prove dell'ente tecnico stesso c) "costruttore", il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'; d) "potenza massima di esercizio", quella definita ai successivi articoli 2, 3, 4, e 5. Art. 2- Motori diesel 1. - Per potenza massima di esercizio di un motore diesel destinato alle unita' da diporto si intende la potenza massima, riferita alle condizioni standard, che il motore puo' sviluppare con tutta sicurezza per almeno un'ora dopo tre ore di funzionamento alla potenza continuativa definita al successivo comma 6, senza che le temperature dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas di scarico superino i valori massimi indicati dal costruttore come ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore stesso. 2. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori previsti dal costruttore per il normale funzionamento, senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi. 3. - motori diesel con potenza massima dichiarata dal costruttore inferiore od uguale a 18,4 kW e di cilindrata superiore a 1200 cm3 non possono essere sottoposti alle prove di omologazione previste dal presente decreto in caso di motori da produrre in serie ovvero agli accertamenti ed alle verifiche della potenza massima in caso di motori presentati in unico esemplare. 4. - La potenza e' quella utile data dal motore quando tutti i macchinari ausiliari, necessari per il funzionamento del motore ed azionati dal motore stesso, sono in funzione. 5. - La potenza suddetta e' quella dichiarata dal costruttore e controllata con prova al banco secondo la seguente procedura: a) 1 ora a regimi vari; b) 3 ore alla potenza continuativa, come specificato sotto; c) 1 ora alla potenza massima di esercizio; d) 1 ora alla potenza continuativa, come specificato sotto; e) 30 minuti alla potenza corrispondente al massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabile dal motore e dichiarato dal costruttore. 6. - La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70% della potenza massima di esercizio ed in ogni caso la relativa pressione media effettiva non deve risultare inferiore per piu' del 15% rispetto a quella relativa alla potenza massima di esercizio. 7. - La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dell'albero a manovelle e pertanto, in generale, e' necessario accoppiare la flangia dell'albero a manovelle al freno. 8. - Per i motori che portino incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, senza il quale non possano essere provati, la prova sara' effettuata con il motore completo di tale dispositivo. 9. - Il combustibile deve essere dello stesso tipo usato in esercizio. 10. - Durante la prova devono essere rilevati ad intervalli regolari i seguenti dati: a) forza del freno b) numero di giri al minuto; c) temperatura, umidita' relativa e pressione assoluta nella sala prove; d) temperature dei gas di scarico, dell'olio lubrificante, dell'acqua o dell'aria di raffreddamento; e) consumo del combustibile espresso in g/kWh e I/h. 11. - La prova, interrotta per avarie od altri motivi, deve essere ripetuta per intero. 12. - Dopo la prova il motore deve essere smontato per controllare lo stato degli organi piu' importanti. 13. - Il valore in kW delle potenze rilevate alla prova deve essere corretto, se necessario, per riferirlo alle condizioni standard, come indicato all'articolo 6. 14. - Su richiesta del costruttore, i motori diesel di potenza continuativa maggiore o uguale a 110 kW, come definita ed accertata secondo le norme dell'ente tecnico per impiego navale diverso dal diporto, possono mantenere il valore della potenza sopradescritta quale potenza massima di esercizio per uso diporto senza effettuare le prove previste dalle presenti norme. Art. 3 - Motori a carburazione 1. - Per potenza massima di esercizio di un motore a carburazione destinato alle unita' da diporto, si intende la potenza massima, riferita alle condizioni standard, che il motore puo' sviluppare con tutta sicurezza per almeno un'ora, dopo tre ore di funzionamento alla potenza continuativa definita al successivo comma 6, con il comando dell'acceleratore in posizione corrispondente alla massima alimentazione e senza che le temperature dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas di scarico superino i valori massimi indicati dal costruttore come ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore stesso. 2. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori previsti dal costruttore per il normale funzionamento, senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi. 3. - I motori a carburazione con potenza massima dichiarata dal costruttore inferiore od uguale a 18,4 kW e di cilindrata superiore ai valori di seguito specificati: a) motori a carburazione a due tempi 500 cm3 b) motori a carburazione a quattro tempi fuoribordo 650 cm3 c) motori a carburazione a quattro tempi entrobordo 800 cm3 non possono essere sottoposti alle prove di omologazione previste dal presente decreto in caso di motori da produrre in serie ovvero agli accertamenti ed alle verifiche della potenza massima in caso di motori presentati in unico esemplare. 4. - La potenza e' quella utile data dal motore quando tutti i macchinari ausiliari, necessari per il funzionamento del motore ed azionati dal motore stesso, sono in funzione. 5. - La potenza suddetta e' quella dichiarata dal costruttore e controllata con prova al banco secondo la seguente procedura: a) 30 minuti a regimi vari b) 3 ore alla potenza continuativa, come sotto specificato; c) 1 ora alla potenza massima di esercizio; d) 1 ora alla potenza continuativa, come sotto specificato; e) 30 minuti alla potenza corrispondente al massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabile dal motore e dichiarato dal costruttore, con il comando dell'acceleratore in posizione corrispondente alla massima alimentazione. 6. - La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70% della potenza massima di esercizio ed in ogni caso la relativa pressione media effettiva non deve risultare inferiore per piu' del 15% rispetto a quella relativa alla potenza massima di esercizio. 7. - La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dell'albero a manovelle e pertanto, in generale, e' necessario accoppiare la flangia dell'albero a manovelle al freno. 8. - Per i motori che portino incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, senza il quale non possano essere provati, la prova sara' effettuata con il motore completo di tale dispositivo. 9. - E' permesso durante la prova sostituire le candele con altre nuove dello stesso tipo. 10. - Il combustibile o la miscela olio combustibile devono essere dello stesso tipo usato in esercizio. 11. - Durante la prova devono essere rilevati ad intervalli regolari i seguenti dati: a) forza al freno; b) numero di giri al minuto; c) temperatura, umidita' relativa e pressione assoluta nella sala prove; d) temperature dell'olio lubrificante, dell'acqua o dell'aria di raffreddamento e dei punti piu' caldi dell'incastellatura del motore' e) consumo del combustibile, o della miscela olio/combustibile, espresso in g/kWh e I/h. 12. - La prova, interrotta per avarie o altri motivi che non siano la sostituzione delle candele, deve essere ripetuta per intero. 13. - Dopo la prova il motore deve essere smontato per controllare lo stato degli organi piu' importanti 14. - Il valore in kW delle potenze rilevate alla prova deve essere corretto, se necessario, per riferirlo alle condizioni standard, come indicato all'articolo 6. Art. 4 - Motori azionanti idrogetti 1. - Ai fini delle presenti norme, si intende per idrogetto un complesso meccanico destinato ad imprimere all'unita' da diporto la spinta propulsiva accelerando, mediante pompa azionata da un motore diesel od a carburazione, una opportuna quantita' d'acqua e scaricandola attraverso apposito ugello in senso opposto al moto. 2. - L'impiego nelle unita' da diporto di propulsori ad idrogetto e' ammesso per i complessi di tipo riconosciuto ai sensi del presente decreto, sempreche' accoppiati con motori diesel od a carburazione rientranti nei campi di potenza e di numero di giri al minuto indicati dal costruttore e giudicati ammissibili dall'ente tecnico, a seguito dell'esito favorevole delle prove di funzionamento ritenute necessarie dallo stesso ente ed espletate su un prototipo messo a disposizione dal costruttore. 3. - Per potenza massima d'esercizio (Pg) di un motore diesel od a carbuazione azionante idrogetto, si intende quella accertata e definita ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, moltiplicata per il coefficiente C fornito dalla seguente formula: 75 3 C = 1 - ( ) P + 85 dove P (kW) e' appunto la potenza determinata per il motore in base alle disposizioni di cui ai suddetti articoli 2 e 3 ed arrotondata secondo quanto stabilito al comma 2 lett. e) dell'articolo 13. 4. - La potenza massima d'esercizio, come definita al precedente comma 3, e' attribuibile ad un motore solo quando sia accoppiato con un idrogetto di tipo riconosciuto ai sensi del precedente comma 2, tale potenza non deve essere limitata mediante interventi di qualunque tipo messi in atto sui motori. 5. - In ogni caso non possono essere sottoposti alla prova di omologazione di cui al presente decreto i motori azionanti idrogetto con potenza massima dichiarata dal costruttore uguale o inferiore a 18.4 kW (25 cv) qualora essi superino le cilindrate massime di seguito specificate: a) motori diesel 1600 cm3 b) motori a carburazione a due tempi 670 cm3 c) motori a carburazione a quattro tempi 1070 cm3 Art. 5 - Motori elettrici 1. - Per potenza massima di esercizio dei motori elettrici destinati alle unita' da diporto, s'intende la potenza che il motore puo' sopportare con tutta sicurezza e senza che vengano superate le sovratemperature ammissibili in relazione alla classe di isolamento prevista, dopo 3 ore di funzionamento alla potenza continuativa. 2. - La potenza suddetta e' quella dichiarata dal costruttore e controllata con la prova al banco secondo la seguente procedura a) 3 ore alla potenza continuativa, come sotto specificato, b) 1 ora alla potenza massima di esercizio. 3. - La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70% della potenza massima di esercizio. 4. - La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dall'albero motore e, pertanto, in generale e' necessario accoppiare le flange dell'albero motore al freno. 5. - Per i motori che portino incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, senza il quale non possano essere provati, la prova sara' effettuata con il motore completo di tale dispositivo. 6. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori normali senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi. 7. - Durante la prova deve essere rilevata ad intervalli regolari l'intensita' di corrente assorbita A. 8. - La prova, interrotta per avaria od altri motivi deve essere ripetuta per intero. Art. 6 - Condizioni standard di riferimento e metodo di correzione della potenza 1. - Le condizioni standard cui devono essere riferite le potenze definite ai precedenti articoli 2, 3 e 5 sono le seguenti: a) temperatura ambiente: Tr = 298 K (25C); b) pressione barometrica: Pr = 100 kPa; c) umidita' relativa (effe)r = 30%; d) temperatura del fluido di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione all'entrata del refrigerante, Tcr, da assumere pari a 298 K (25C) se la refrigerazione e' a circuito aperto e pari a 350 K (77C) se la refrigerazione e' a circuito chiuso (deve essere indicato nel verbale delle prove il valore scelto per Tcr) 2. - La potenza misurata, quando necessario deve essere corretta per riportarla alle condizioni standard con il seguente metodo: Px Pr = (alfa) 1 (alfa) = K - 0,7 ( 1 - K ) ( - 1 ) (ni) in cui: P = potenza in kW; a = fattore di correzione della potenza; px - a(effe)x psx m Tr n Tcr s K = ( ) ( ) ( ) pr - a(effe)r psr Tx Tcx p = pressione barometrica, in kPa; Ps = pressione del vapore saturo, in kPa; (omega) = umidita' relativa, %; T = temperatura dell'aria, in gradi K; Tc = temperatura del fluido di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione all'entrata del refrigerante, in gradi K; (ni) = rendimento meccanico (vedere nota a) 3. - I valori con l'indice r sono quelli riferiti alle condizioni standard, i valori con l'indice x sono quelli misurati 4. - I valori dei coefficienti a, m, n, s sono dati dalla seguente tabella: +--------+----------------------+-----------------------+-+---+----+-+ |Tipo di | | | | | | | |motore | Funzionamento | Condizioni limitative |a| m | n |s| +--------+----------------------+-----------------------+-+---+----+-+ | | Senza turbosoffiante | Potenza limitata da | | | | | | | | ragioni termiche |0| 1 | 1 |0| | | |_______________________|_|___|____|_| | | (vedere nota b) | Potenza limitata da | | | | | | | | eccesso di aria |1| 1 |0,75|0| | |______________________|_______________________|_|___|____|_| | | Con turbosoffiante | | | | | | |Diesel | senza raffreddamento | | | | | | | | dell'aria di | |0|0,7| 2 |0| | | sovralimentazione | | | | | | | |______________________| Motori a 4 tempi a |_|___|____|_| | | Con turbosoffiante | bassa e media | | | | | | | con raffreddamento | velocita' | | | | | | | dell'aria di | |0|0,7| 1,2|0| | | sovralimentazione | | | | | | +--------+----------------------+-----------------------+-+---+----+-+ |A carbu-| Aspirazione naturale | | | | | | |razione | | |1| 1 | 0,5|0| +--------+----------------------+-----------------------+-+---+----+-+ Note: a) Il valore del rendimento meccanico deve essere dichiarato e documentato dal costruttore. In mancanza di quanto sopra si assume (ni) = 0,8. b) Nel dichiarare la potenza dei motori diesel senza turbosoffiante il costruttore deve specificare se la potenza e' limitata da ragioni termiche o per eccesso di aria.