Art. 2. 
                          Entrata in vigore 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Data a Roma, addi' 22 novembre 1994 
                              SCALFARO 
                                           BERLUSCONI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                      FIORI, Ministro dei trasporti e 
                                  della navigazione 
                                  TREMONTI, Ministro delle finanze 
                                  DINI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI