Art. 8. 1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il commissario liquidatore dell'EFIM puo' provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attivita' commerciale con meno di 50 dipendenti e alle societa' di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle societa' di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a professionisti e lavoratori autonomi.".