Art. 10. 
                      Il collegio dei revisori 
  1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri effettivi,
iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  88,
designati: 
    a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati
amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato,  con  funzioni
di presidente; 
    b) due dal Ministro del tesoro; 
    c)  uno  dal  Ministro  del  bilancio  e   della   programmazione
economica; 
    d)  uno  dal  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
forestali. 
  2. I membri di cui alle lettere b), c) e d)  del  comma  1  possono
essere nominati anche fra estranei alla pubblica  amministrazione  e,
se dipendenti pubblici, devono rivestire la  qualifica  di  dirigente
generale ed essere collocati fuori ruolo  per  tutta  la  durata  del
mandato. 
  3.  Sono  nominati  anche  due  componenti   supplenti   designati,
rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del  bilancio
e della programmazione economica. 
  4. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro  e
dura in carica cinque anni. 
  5. Il collegio dei revisori verifica la regolarita' delle scritture
contabili, l'economicita', l'efficienza e l'efficacia della  gestione
ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e  degli
uffici dell'Ente. 
  6. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.
  7. Il collegio dei revisori  riferisce  al  consiglio  i  risultati
  delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali  correttivi.
  Nel caso vengano accertate  gravi  irregolarita'  amministrative  o
  contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro. 
  8. Sino alla costituzione del collegio dei revisori  ai  sensi  del
presente articolo, resta in carica  il  collegio  nominato  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.