Art. 10. Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati: a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente; b) due dal Ministro del tesoro; c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 2. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato. 3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. 4. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni. 5. Il collegio dei revisori verifica la regolarita' delle scritture contabili, l'economicita', l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente. 6. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio. 7. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarita' amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro. 8. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.