Art. 15. 
                          Norme transitorie 
  1. Sino alla data di entrata in  vigore  dei  regolamenti  previsti
dall'articolo  14,  comma  1,  si  applicano  all'Ente,   in   quanto
compatibili con il presente decreto, le norme di cui  alla  legge  14
agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1985, n. 30, le  quali  sono  abrogate,  con  effetto  dalla
medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti
stessi. 
  2. Sino alla costituzione del consiglio,  il  Ministro  esercita  i
poteri  e  le   attribuzioni   gia'   spettanti   al   consiglio   di
amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982  e
del decreto del Presidente della Repubblica n.  30  del  1985,  anche
attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato. 
  3. In  attesa  della  adozione  del  regolamento  dei  servizi,  il
Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del  personale
dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge  n.  610  del
1982 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985. 
  4. Sino alla  nomina  dell'amministratore,  il  direttore  generale
dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previsti dalla
legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 30 del 1985,  nonche'  quelli  delegabili  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  5. Tutte le operazioni connesse con la  trasformazione  di  cui  al
presente decreto sono esenti da imposte e tasse.