Art. 15. Norme transitorie 1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi. 2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni gia' spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato. 3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985. 4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previsti dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonche' quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.