Art. 19. 
                          Entrata in vigore 
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  dal  24
novembre 1994. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 25 novembre 1994 
                              SCALFARO 
                         BERLUSCONI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                         Ministri 
                         POLI   BORTONE,   Ministro   delle   risorse
                         agricole, 
                         alimentari e forestali 
                         TREMONTI, Ministro delle finanze 
                         DINI, Ministro del tesoro 
                         URBANI, Ministro per la funzione pubblica  e
                         gli affari regionali 
                         PAGLIARINI, Ministro del  bilancio  e  della
                         programmazione economica 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI