Art. 19. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 novembre 1994. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali TREMONTI, Ministro delle finanze DINI, Ministro del tesoro URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: BIONDI