Art. 2. 
                         Funzioni dell'Ente 
  1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi  nel  settore
agricolo e  agroindustriale  determinati  dalla  Unione  europea,  in
applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente,  definite,  d'intesa
con il Comitato, le modalita' di collaborazione con  le  regioni,  le
province e le province autonome di Trento e Bolzano: 
    a) svolge i  compiti  di  organismo  di  intervento  dello  Stato
italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali  compiti
siano istituzionalmente  di  spettanza  di  altri  enti  o  organismi
pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b)  cura,  garantendo  la  massima   celerita'   delle   relative
procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie,  quali  aiuti,
aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e
simili, stipulando con le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano apposite  convenzioni;  tali  convenzioni  possono  prevedere
l'affidamento  alle  stesse  dell'attivita'   di   erogazione   delle
provvidenze finanziarie, stabilendo comunque l'esercizio  dei  poteri
sostitutivi nei casi di morosita' o di inadempienza; 
    c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai
regolamenti della Unione  europea.  A  tal  fine,  nel  quadro  della
prevenzione  delle  violazioni  in  danno  dei  fondi   nazionali   e
comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di  concerto
nei casi in cui prodotti  agroalimentari  sono  destinati  ad  essere
assoggettati ad un regime doganale. 
  2. Per l'attuazione degli indirizzi  e  degli  obiettivi  stabiliti
dalla politica agricola nazionale, l'Ente, definite, d'intesa con  il
Comitato, le modalita' di collaborazione con le regioni, le  province
e le province autonome di Trento e Bolzano: 
    a)  provvede  alla  gestione,  nella  fase  dell'istruzione,  del
finanziamento e del controllo, di tutti i piani di sostegno  tendenti
a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti,
sia  per  l'attuazione  di   piani   strutturali   di   miglioramento
qualitativo dei prodotti; 
    b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato  e  provvede  alla
vendita successiva del prodotto immagazzinato; 
    c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari,
disposte  dallo  Stato  italiano,   in   conformita'   ai   programmi
annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in  relazione
agli  impegni  assunti  per  l'aiuto  alimentare  e  la  cooperazione
economica con gli  altri  Paesi;  cura  altresi'  l'esecuzione  degli
analoghi aiuti disposti dalla Unione europea; 
    d) cura le operazioni di provvista  e  di  acquisto  sul  mercato
interno  e  internazionale  di  prodotti  agro-alimentari,   per   la
formazione delle scorte necessarie, e quelle relative  all'immissione
regolata sul mercato interno, nonche' alla collocazione  sui  mercati
comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali. 
  3. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, puo' partecipare
ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali  o  esteri,
nonche' a  societa'  nelle  quali  puo'  assumere  partecipazioni  di
capitale anche maggioritarie. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  provvedera'   a
ridefinire l'albo degli assuntori.