Art. 2. Funzioni dell'Ente 1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalita' di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano: a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) cura, garantendo la massima celerita' delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, stipulando con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano apposite convenzioni; tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle stesse dell'attivita' di erogazione delle provvidenze finanziarie, stabilendo comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosita' o di inadempienza; c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui prodotti agroalimentari sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale. 2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalita' di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano: a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti; b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato; c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresi' l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea; d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonche' alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali. 3. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, puo' partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonche' a societa' nelle quali puo' assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente provvedera' a ridefinire l'albo degli assuntori.