Art. 7. Il consiglio 1. Il consiglio e' nominato con decreto del Ministro ed e' composto da sette membri. 2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti: a) la composizione del consiglio, di cui almeno un membro designato dal comitato; b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilita'; c) i compiti e le attribuzioni del consiglio.