Art. 7. 
                            Il consiglio 
  1. Il consiglio e' nominato con decreto del Ministro ed e' composto
da sette membri. 
  2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti: 
    a) la  composizione  del  consiglio,  di  cui  almeno  un  membro
designato dal comitato; 
    b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica  di
consigliere e le incompatibilita'; 
    c) i compiti e le attribuzioni del consiglio.