Art. 8. L'amministratore 1. L'amministratore e' nominato dal presidente, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. 2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti: a) la durata dell'incarico; b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilita'; c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore; d) i casi in cui l'amministratore puo' essere revocato dal presidente; e) la possibilita' per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.