Art. 8. 
                          L'amministratore 
  1. L'amministratore e' nominato dal presidente, nel rispetto  delle
procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. 
  2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti: 
    a) la durata dell'incarico; 
    b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della  carica  e
le incompatibilita'; 
    c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore; 
    d) i casi  in  cui  l'amministratore  puo'  essere  revocato  dal
presidente; 
    e) la possibilita' per l'amministratore  di  rivestire  anche  la
carica di direttore generale dell'Ente.