Art. 2. 
  1. Per l'anno 1994 e' attribuito un miglioramento economico mensile
lordo, determinato con gli stessi  criteri,  modalita'  e  decorrenze
stabiliti per l'attribuzione dell'indennita' di vacanza  contrattuale
di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale  comprese
tra quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: 
    a) personale dei Corpi di polizia civili  e  militari  fino  alla
qualifica di vice questore aggiunto compresa  e  gradi  o  qualifiche
corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva; 
    b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente
colonnello  compreso,  con  esclusione  del  personale  in   servizio
militare obbligatorio di  leva  e  di  quello  retribuito  con  paghe
giornaliere; 
    c) personale della carriera prefettizia fino  alla  qualifica  di
vice prefetto ispettore aggiunto compresa.