Art. 2. 1. Per l'anno 1994 e' attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalita' e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennita' di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva; b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere; c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.