Art. 3. 
  1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 538, e' integrata, per l'anno  1994,  di  lire  220
miliardi ed al relativo onere si provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo  utilizzando  parte
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.