Art. 3. 1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, e' integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.