Art. 5. 1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4- bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, gia' prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 gennaio 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni. 2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, devono concludersi entro il 31 gennaio 1995.