Art. 5. 
  1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo  4-
bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  instaurati
dalle pubbliche amministrazioni, gia' prorogati ai sensi del comma  5
del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al
31 gennaio 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti  di  bilancio
delle singole amministrazioni. 
  2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro  previste
dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, devono concludersi entro il 31 gennaio 1995.